Art. 6 — Poligoni di tiro
Le disposizioni di cui alla legge 6 agosto 1967, n. 765, e alla legge 28 gennaio 1977, n. 10, come modificata dall'articolo 20 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, non si applicano per la costruzione di poligoni di tiro previsti dai piani di cui all'articolo 1, purche' i poligoni stessi siano costruiti nell'ambito di edifici adibiti a caserme appartenenti al demanio militare o civile o, comunque, in uso all'amministrazione della pubblica sicurezza, all'Arma dei carabinieri, al Corpo della guardia di finanza, al Corpo degli agenti di custodia o al Corpo forestale dello Stato indicati nell'articolo 1. L'agibilita' delle opere di cui al comma 1 deve essere dichiarata dall'ispettorato del genio militare, secondo la regolamentazione vigente.
Testo vigente dal 12 dicembre 1988
