Art. 9 — Aumento dell'organico
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In attesa che siano determinate per il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco le dotazioni organiche di ciascuna qualifica funzionale ed i profili professionali, gli organici delle varie carriere del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a decorrere dal 1› gennaio 1989, sono aumentati complessivamente di 4.000 unita' indicate nell'allegata tabella A e ripartite negli anni 1989, 1990, 1991, 1992. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, d'intesa con le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative, viene stabilito anno per anno nel limite di 700 unita' per il 1989, 1.050 unita' per il 1990, 1.100 unita' per il 1991 e 1.150 unita' per il 1992, il contingente dell'aumento di organico per le assunzioni da effettuare nelle qualifiche iniziali di ciascuna carriera. Per le inderogabili esigenze connesse con i servizi antincendi negli aeroporti affidati al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi della legge 23 dicembre 1980, n. 930, come modificata dalla legge 7 dicembre 1984, n. 818, cui si provvede nell'immediato per le sedi di Bari, Cagliari e Olbia con il personale assunto ai sensi del comma 1, sono altresi' portate in aumento, a decorrere dal 1992, 460 unita' nel ruolo della carriera dei vigili del fuoco.
Testo in vigore dal 12 dicembre 1988 al 20 aprile 2006
