Art. 30 — Società di comodo. Valutazione dei titoli
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((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 19 GIUGNO 2026, N. 117)). ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 19 GIUGNO 2026, N. 117)). ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 19 GIUGNO 2026, N. 117)). ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 19 GIUGNO 2026, N. 117)). ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 19 GIUGNO 2026, N. 117)). ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 19 GIUGNO 2026, N. 117)). ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 19 GIUGNO 2026, N. 117)). ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 19 GIUGNO 2026, N. 117)). COMMA NON PIU' PREVISTO DALLA L. 23 DICEMBRE 1996, N. 662. COMMA NON PIU' PREVISTO DALLA L. 23 DICEMBRE 1996, N. 662. COMMA NON PIU' PREVISTO DALLA L. 23 DICEMBRE 1996, N. 662. Il comma 2 dell'articolo 61 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e' sostituito dal seguente: "2. Ai fini del raggruppamento in categorie omogenee non si tiene conto del valore e si considerano della stessa natura i titoli emessi dallo stesso soggetto ed aventi uguali caratteristiche". ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 19 GIUGNO 2026, N. 117)). COMMA ABROGATO DAL D.L. 23 FEBBRAIO 1995, N. 41, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 22 MARZO 1995, N. 85.
Entra in vigore il 1 gennaio 2027
