Art. 12 — Perenzione
All'articolo 36, terzo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, come modificato dall'articolo 39 della legge 7 agosto 1982, n. 526, le parole: " quinto esercizio " sono sostituite dalle seguenti: " settimo esercizio ". La disposizione di cui al comma 1 si applica in via transitoria anche ai residui in scadenza al 31 dicembre 1998.
Testo vigente dal 22 maggio 1999
