All'articolo 36, terzo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, come modificato dall'articolo 39 della legge 7 agosto 1982, n. 526, le parole: " quinto esercizio " sono sostituite dalle seguenti: " settimo esercizio ". La disposizione di cui al comma 1 si applica in via transitoria anche ai residui in scadenza al 31 dicembre 1998.

Testo vigente dal 22 maggio 1999

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urn:nir:stato:legge:1999-05-17;144~art12 · fonte su Normattiva