Art. 35 — Disposizioni sulla trasformazione dell'Ente nazionale di assistenza al volo in società per azioni
In deroga a quanto previsto al comma 2 dell'articolo 1 della legge 21 dicembre 1996, n. 665, l'Ente nazionale di assistenza al volo e' trasformato in societa' per azioni entro il 31 dicembre 2000, previa verifica delle condizioni della trasformazione medesima e acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari. Le azioni della societa' per azioni che derivera' dalla trasformazione dell'Ente nazionale di assistenza al volo sono attribuite al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, che esercita i diritti dell'azionista d'intesa con il Ministro dei trasporti e della navigazione.
Testo vigente dal 22 maggio 1999
