(Modifiche agli articoli 8 e 31 della legge 23 dicembre 1998, n.448). All'articolo 8 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)al comma 10, alla lettera c), dopo le parole: "isole minori" la parola: "per" e' sostituita dalle seguenti: "nonche' a";
- b)al comma 12, al secondo periodo, la parola: "compensazioni" e' sostituita dalla seguente: "riduzioni". All'articolo 31, comma 29, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, al primo periodo, sono soppresse le parole: "fino a tale data restano in vigore le tariffe deliberate per il 1998" e l'ultimo periodo e sostituito dai seguenti: "Per l'anno 1999 detta deliberazione e' adottata entro il 28 febbraio 1999 e fino a tale data restano in vigore le tariffe deliberate per il 1998. Il termine entro il quale i comuni interessati possono assumere le delibere per adeguare le tariffe dei predetti servizi in conformita' ai parametri, ai criteri e limiti stabiliti dal CIPE e' fissato al 15 maggio 1999".
Testo vigente dal 22 maggio 1999
