Modifica della legge 22 novembre 1988, n. 517, di approvazione dell'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e le Assemblee di Dio in Italia
Art. 2 — Modifiche all'articolo 23 della legge 22 novembre 1988, n. 517
All'articolo 23 della legge 22 novembre 1988, n. 517, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)al comma 1, le parole: «interventi sociali ed umanitari anche a favore di Paesi del terzo mondo» sono sostituite dalle seguenti: «interventi sociali, assistenziali, umanitari e culturali in Italia e all'estero»;
- b)al comma 2, secondo periodo, le parole: «le ADI dichiarano di rinunciare alla quota relativa a tali scelte in favore della gestione statale, rimanendo tale importo di esclusiva pertinenza dello Stato» sono sostituite dalle seguenti: «l'attribuzione delle somme relative e' effettuata in proporzione alle scelte espresse»;
- c)il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. La quota di cui ai commi 1 e 2 e' quella determinata ai sensi dell'articolo 45, comma 7, della legge 23 dicembre 1998, n. 448».
Testo vigente dal 15 luglio 2026
