All'articolo 23 della legge 22 novembre 1988, n. 517, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)al comma 1, le parole: «interventi sociali ed umanitari anche a favore di Paesi del terzo mondo» sono sostituite dalle seguenti: «interventi sociali, assistenziali, umanitari e culturali in Italia e all'estero»;
  • b)al comma 2, secondo periodo, le parole: «le ADI dichiarano di rinunciare alla quota relativa a tali scelte in favore della gestione statale, rimanendo tale importo di esclusiva pertinenza dello Stato» sono sostituite dalle seguenti: «l'attribuzione delle somme relative e' effettuata in proporzione alle scelte espresse»;
  • c)il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. La quota di cui ai commi 1 e 2 e' quella determinata ai sensi dell'articolo 45, comma 7, della legge 23 dicembre 1998, n. 448».

Testo vigente dal 15 luglio 2026

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urn:nir:stato:legge:2026-07-08;125~art2 · fonte su Normattiva