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(Utilizzo dei proventi derivanti da sanzioni in materia di lavoro sommerso). Il comma 2 dell'articolo 79 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e' sostituito dal seguente: "2. Al medesimo fine di cui al comma 1, una quota pari al 10 per cento dell'importo proveniente dalla - riscossione delle sanzioni penali e amministrative comminate dalle direzioni provinciali del lavoro - servizio ispezione del lavoro per le violazioni delle leggi sul lavoro e' destinata a corsi di formazione e di aggiornamento del personale da assegnare al predetto servizio e per- l'acquisto dei dispositivi di protezione individuale, delle attrezzature, degli strumenti e degli apparecchi indispensabili per lo svolgimento dell'attivita' ispettiva e delle relative procedure ad essa connesse. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale sono stabilite le modalita' di assegnazione e di utilizzo delle somme di cui al presente comma". Ai complessivi oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in lire tre miliardi annue a decorrere dall'anno 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge t 9 luglio 1993, n. 236.
Testo in vigore dal 22 maggio 1999 al 30 marzo 2006
