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Per le esigenze delle direzioni provinciali del lavoro delle nuove province istituite ai sensi dei decreti legislativi 6 marzo 1992, n. 248, 249, 250, 251, 252 e 253, 27 marzo 1992, n. 254, e 30 aprile 1992, n. 277, e' autorizzata l'assunzione, in eccedenza alla dotazione organica di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520, come modificato dall'articolo 9-bis, comma 14, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, di trenta unita' dell'Arma dei carabinieri. All'assunzione predetta si provvede nell'ambito delle procedure di programmazione ed autorizzazione di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e succesive modificazioni.

Testo in vigore dal 22 maggio 1999 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1999-05-17;144~art62 · fonte su Normattiva