(Disposizioni riguardanti i consorzi di mi glioramento fondiario). Il secondo comma dell'articolo 71 delle norme approvate con regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e' sostituito tal seguente: "Ai consorzi di miglioramento fondiario sono applicabili le disposizioni degli articoli 21, ultimo comma, 55, 57, 60, 62, 66 e 67". Ai consorzi di miglioramento fondiario di secondo grado gia' operanti si applicano le disposizioni dell'articolo 55 delle norme approvate con il citato regio decreto n. 215 del 1933, e la loro costituzione viene riconosciuta dall'origine.

Testo vigente dal 22 maggio 1999

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urn:nir:stato:legge:1999-05-17;144~art26 · fonte su Normattiva