(Modifiche all'articolo 17 della legge 24 giugno 1997 n. 196). Al comma 1 dell'articolo 17 della legge 24 giugno 1997, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)all' alinea, dopo le parole: " con il sistema scolastico" sono inserite le seguenti: " e universitario";
  • b)alla lettera d), dopo le parole: "agli interventi di formazione dei lavoratori" sono inserite le seguenti: " e degli altri soggetti di cui alla lettera a)";
  • c)alla lettera f, le parole: "d'intesa con le regioni" sono sostituite dalle seguenti: "dalle regioni";
  • d)la lettera g) e' sostituita dalla seguente: " g) semplificazione delle procedure, ivi compresa la eventuale sostituzione della garanzia fideiussoria prevista dall'articolo 56 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, per effetto delle disposizioni di cui ai commi 3 e seguenti, definite a livello nazionale anche attraverso parametri standart con deferimento ad atti delle amministrazioni competenti, adottati anche ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, ed a strumenti convenzionali oltre che delle disposizioni di natura integrativa, esecutiva e organizzatoria anche della disciplina di specifici aspetti nei casi previsti dalle disposizioni regolamentari emanate ai sensi del comma 2, con particolare riferimento alla possibilita' di stabilire requisiti minimi e criteri di valutazione delle sedi operative ai fini dell'accreditamento".

Testo vigente dal 22 maggio 1999

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urn:nir:stato:legge:1999-05-17;144~art67 · fonte su Normattiva