Norme in materia di promozione dell'occupazione
Art. 15 — Contratto di formazione e lavoro
All'articolo 16 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)al comma 1, dopo le parole: "fondazioni," sono inserite le seguenti: "enti pubblici di ricerca";
- b)al comma 6 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Nelle aree di cui all'obiettivo n. 1 del regolamento (CEE) n. 2081/93 del Consiglio del 20 luglio 1993, e successive modificazioni, in caso di trasformazione, allo scadere del ventiquattresimo mese, dei contratti di formazione e lavoro di cui al comma 2, lettera a), in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, continuano a trovare applicazione, per i successivi dodici mesi, le disposizioni di cui al comma 3 e quelle di cui al primo periodo del presente comma. Nel caso in cui il lavoratore, durante i suddetti ulteriori dodici mesi, venga illegittimamente licenziato, il datore di lavoro e' tenuto alla restituzione dei benefici contributivi percepiti nel predetto periodo". La Commissione regionale per l'impiego puo' deliberare, ai sensi dell'articolo 9, comma 9, del decreto- legge lo ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, l'inserimento mirato lavorativo con contratto di formazione e lavoro per soggetti portatori di handicap, sulla base di progetti previsti dai contratti collettivi nazionali. L'onere derivante dal presente articolo e' valutato in lire 60 miliardi per l'anno 1997 e in lire 120 miliardi a decorrere dall'anno 1998.
Testo vigente dal 4 luglio 1997
