Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL

Art. 8 — (Utilizzazione delle economie verificatesi nella realizzazioni delle opere pubbliche

Il comma 1 dell'articolo 20 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, e' sostituito dal seguente: "1. Le economie verificatesi nella realizzazione di opere pubbliche, finanziate con ricorso a mutui con ammortamento a carico del bilancio statale in base a specifiche disposizioni legislative, possono essere utilizzate per il finanziamento di ulteriori lavori afferenti al progetto originario ovvero a un nuovo progetto di opere della stessa tipologia di quelle previste dalla legge originaria di finanziamento, previa autorizzazione del Ministero competente".

Testo vigente dal 22 maggio 1999

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Corte costituzionale

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1999-05-17;144~art8 · fonte su Normattiva