Art. 8 — (Utilizzazione delle economie verificatesi nella realizzazioni delle opere pubbliche
Il comma 1 dell'articolo 20 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, e' sostituito dal seguente: "1. Le economie verificatesi nella realizzazione di opere pubbliche, finanziate con ricorso a mutui con ammortamento a carico del bilancio statale in base a specifiche disposizioni legislative, possono essere utilizzate per il finanziamento di ulteriori lavori afferenti al progetto originario ovvero a un nuovo progetto di opere della stessa tipologia di quelle previste dalla legge originaria di finanziamento, previa autorizzazione del Ministero competente".
Testo vigente dal 22 maggio 1999
