Misure in materia di ordinamento, organizzazione e funzionamento delle Forze di polizia, delle Forze armate
Art. 9 — Disposizioni in materia di personale delle Forze armate
Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)all'articolo 2233-quater, dopo il comma 3-quater e' aggiunto il seguente: «3-quinquies. Le disposizioni di cui al comma 3-quater si applicano anche al triennio 2024-2026»;
- b)all'articolo 975, comma 1, dopo la parola: «internazionale» sono inserite le seguenti: «o, in campo nazionale, presso agenzie ed enti esterni al Ministero della difesa»;
- c)all'articolo 1099, comma 3, dopo le parole: «a scelta» sono aggiunte le seguenti: «e la promozione e' attribuita al 1° luglio»;
- d)all'articolo 2197-ter.1, dopo il comma 3-bis e' aggiunto il seguente: «3-ter. Per i posti non coperti con il concorso di cui al comma 3-bis, nell'anno 2024 puo' essere bandito un ulteriore concorso per titoli riservato al medesimo personale di cui al comma 2 e secondo le modalita' di cui al comma 3. Con determinazione del Capo di stato maggiore della difesa, i posti di cui al primo periodo sono ripartiti per Forza armata, nell'ambito delle relative consistenze di personale, come determinate per l'anno 2024 ai sensi dell'articolo 2207».
Testo vigente dal 4 aprile 2025
