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Il primo comma dell'articolo 58 della legge 1 giugno 1939, n. 1089, e' sostituito dal seguente: "I rappresentanti delle province, dei comuni, degli enti ed istituti legalmente riconosciuti, che entro il termine prescritto dal Ministro non presentino senza giustificato motivo l'elenco di cui all'articolo 4 o presentino una denuncia inesatta, sono puniti con l'ammenda da L. 300.000 a L. 3.000.000, senza pregiudizio delle maggiori pene previste dal codice penale".

Testo in vigore dal 13 marzo 1975 al 11 gennaio 2000

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1975-03-01;44~art15 · fonte su Normattiva