Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 204/1983

    Questione inammissibile
    29 giugno 1983

    È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 16 della legge 1 marzo 1975, n. 44 (Misure intese alla protezione del patrimonio archeologico, artistico e storico nazionale) in relazione agli artt. 13 e 59 della legge 1 giugno 1939, n. 1089, nella parte in cui detta norma assoggetta ad identica pena edittale i contravventori nei cui confronti sia stato previamente notificato l'interesse artistico delle cose tutelate e coloro nei cui confronti non sia stata effettuata notifica alcuna, in quanto l'ordinanza di rinvio propone interpretazioni contrapposte della norma della cui costituzionalità si dubita, non consentendo l'identificazione del thema decidendi.

    Art. 3 cost. · Art. 16 Misure intese alla protezione del patrimonio archeologico, artistico e storico nazionale

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1975-03-01;44~art16 · fonte su Normattiva