Il primo comma dell'articolo 59 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, e' sostituito dal seguente: "Chiunque trasgredisce le disposizioni contenute negli articoli 11, 12, 13, 18, 19, 20 e 21 della presente legge e' punito con l'arresto da sei mesi ad un anno e con l'ammenda da L. 750.000 a L. 37.500.000".
Testo vigente dal 13 marzo 1975
