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L'articolo 69 della legge 1 giugno 1939, n. 1089, e' sostituito dal seguente: "Chiunque contravviene alle disposizioni di cui all'articolo 51 e' punito con l'ammenda fino a L. 3.000.000".
Testo in vigore dal 13 marzo 1975 al 11 gennaio 2000
