Nei casi di particolare urgenza le soprintendenze alle antichita' e belle arti e gli istituti a ordinamento speciale provvedono, in economia o a trattativa privata, alla realizzazione di opere per la prevenzione antifurto e antincendio dei musei statali e degli istituti predetti, previo parere dei comandi provinciali dei vigili del fuoco competenti per territorio. I fondi necessari per le opere di cui al primo comma, da attuare in economia, sono forniti alle soprintendenze e agli istituti a ordinamento speciale mediante apertura di credito, a norma delle vigenti disposizioni per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato.

Testo vigente dal 13 marzo 1975

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urn:nir:stato:legge:1975-03-01;44~art5 · fonte su Normattiva