Art. 20 — Attuario incaricato
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Per la determinazione dei premi e delle riserve tecniche relativi al ramo RC auto, anche al fine di agevolare l'esercizio dei poteri di controllo da parte dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP), l'assicuratore individua un attuario incaricato. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle attivita' produttive ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentito l'ISVAP, e' regolamentata l'attivita' dell'attuario incaricato.
Testo in vigore dal 14 dicembre 2002 al 1 gennaio 2006
