Misure per favorire l'iniziativa privata e lo sviluppo della concorrenza

Art. 25 — Modifica alla legge 24 dicembre 1969, n. 990

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Dopo il comma 1 dell'articolo 11 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, e' inserito il seguente: "1-bis. Ai fini dell'adempimento degli obblighi di cui al comma 1, nella formazione delle tariffe le imprese calcolano distintamente i premi puri ed i caricamenti in coerenza con le proprie basi tecniche, sufficientemente ampie ed estese ad almeno cinque esercizi. Ove tali basi non siano disponibili, le imprese possono fare ricorso a rilevazioni statistiche di mercato. Qualora l'ISVAP accerti l'elusione dell'obbligo a contrarre attuata, con riferimento a determinate zone territoriali o a singole categorie di assicurati, si applica una sanzione pecuniaria pari al 3 per cento dei premi per responsabilita' civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli risultanti dall'ultimo bilancio approvato, con un minimo di 1 milione di euro e fino ad un massimo di 5 milioni di euro. In caso di reiterata elusione dell'obbligo a contrarre, l'autorizzazione ad esercitare l'assicurazione della responsabilita' civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli puo' essere revocata".

Testo in vigore dal 14 dicembre 2002 al 1 gennaio 2006

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:2002-12-12;273~art25 · fonte su Normattiva