Art. 9 — Misure a sostegno degli investimenti in ricerca e sviluppo
I commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 dell'articolo 108 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono abrogati. Le risorse conferite dal comma 7 del predetto articolo 108 al fondo di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, sono utilizzate dal Ministero delle attivita' produttive, previo parere delle regioni interessate, per il finanziamento dei programmi di innovazione tecnologica previsti dallo stesso articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, limitatamente ai programmi svolti dalle imprese ubicate nelle aree territoriali individuate dalla decisione della Commissione europea del 13 marzo 2000, concernente l'approvazione della Carta italiana degli aiuti a finalita' regionale per il periodo 2000-2006, come destinatarie degli aiuti a finalita' regionale di cui alla deroga prevista dall'articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c), del Trattato istitutivo della Comunita' europea, come modificato dal Trattato di Amsterdam, di cui alla legge 16 giugno 1998, n. 209.
Testo vigente dal 14 dicembre 2002
