Art. 10 — Misure relative alla produzione di armamenti
I programmi intergovernativi nelle aree tecnologiche di cui alla legge 24 dicembre 1985, n. 808, all'articolo 5 del decreto-legge 17 giugno 1996, n. 321, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 421, agli articoli 1 e 2 della legge 11 maggio 1999, n. 140, e all'articolo 144, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, realizzati e gestiti per mezzo di agenzie o enti, di diritto pubblico o privato, istituiti nel contesto di accordi internazionali ratificati dallo Stato ai sensi dell'articolo 80 della Costituzione, possono accedere agli stanziamenti disposti dalle norme citate. I programmi di cui al comma 1 sono individuati dal Ministro delle attivita' produttive, di concerto con il Ministro della difesa, e gli importi relativi a ciascun anno di costo gravano, nei limiti massimi del 15 per cento delle quote autorizzate a norma dell'articolo 11, comma 3, lettera c), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, sulla parte disponibile dello stanziamento. Il Ministro delle attivita' produttive e' autorizzato ad intervenire, con le modalita' e le procedure di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 11 maggio 1999, n. 140, e a valere sui fondi indicati dallo stesso comma, per consentire la disponibilita', al Ministero della difesa, dei beni necessari per la realizzazione dei prodotti dei settori di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della citata legge n. 140 del 1999, mediante assegnazione in comodato dei beni stessi a qualificati operatori del settore, in modo da costituire presso di essi la base produttiva necessaria per ogni caso di emergenza della difesa nazionale. L'ammontare degli interventi di cui all'articolo 6, commi 7, 8 e 8-bis, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237, volti a favorire la razionalizzazione, ristrutturazione e riconversione produttiva nel campo civile e duale delle imprese operanti nel settore della produzione di materiali di armamento, e' determinato come segue:
- a)per i programmi di investimento autonomamente gestiti dalle imprese richiedenti, nella misura fino al 70 per cento dei costi agevolabili;
- b)per gli accordi di programma, nella misura fino al 35 per cento dei costi agevolabili.
Testo vigente dal 14 dicembre 2002
