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Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)all'articolo 9, dopo il terzo comma e' aggiunto il seguente: «Nei casi preveduti dalle disposizioni precedenti, la richiesta del Ministro della giustizia o l'istanza o la querela della persona offesa non sono necessarie per i delitti previsti dagli articoli 320, 321 e 346-bis»;
  • b)all'articolo 10, dopo il secondo comma e' aggiunto il seguente: «La richiesta del Ministro della giustizia o l'istanza o la querela della persona offesa non sono necessarie per i delitti previsti dagli articoli 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322 e 322-bis»;
  • c)l'articolo 32-quater e' sostituito dal seguente: «Art. 32-quater (Casi nei quali alla condanna consegue l'incapacita' di contrattare con la pubblica amministrazione). - Ogni condanna per i delitti previsti dagli articoli 314, primo comma, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 355, 356, 416, 416-bis, 437, 452-bis, 452-quater, 452-sexies, 452-septies, 452-quaterdecies, 501, 501-bis, 640, secondo comma, numero 1, 640-bis e 644, commessi in danno o a vantaggio di un'attivita' imprenditoriale o comunque in relazione ad essa, importa l'incapacita' di contrattare con la pubblica amministrazione»;
  • d)all'articolo 158, il primo comma e' sostituito dal seguente: «Il termine della prescrizione decorre, per il reato consumato, dal giorno della consumazione; per il reato tentato, dal giorno in cui e' cessata l'attivita' del colpevole; per il reato permanente o continuato, dal giorno in cui e' cessata la permanenza o la continuazione»;
  • e)all'articolo 159:
  • 1)il secondo comma e' sostituito dal seguente: «Il corso della prescrizione rimane altresi' sospeso dalla pronunzia della sentenza di primo grado o del decreto di condanna fino alla data di esecutivita' della sentenza che definisce il giudizio o dell'irrevocabilita' del decreto di condanna»;
  • 2)il terzo e il quarto comma sono abrogati;
  • f)all'articolo 160:
  • 1)il primo comma e' abrogato;
  • 2)al secondo comma, la parola: «pure» e' soppressa;
  • g)all'articolo 165, quarto comma, dopo la parola: «320» e' inserita la seguente: «, 321» e le parole: «di una somma equivalente al profitto del reato ovvero all'ammontare di quanto indebitamente percepito dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di un pubblico servizio, a titolo di riparazione pecuniaria in favore dell'amministrazione lesa dalla condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio, ovvero, nel caso di cui all'articolo 319-ter, in favore dell'amministrazione della giustizia,» sono sostituite dalle seguenti: «della somma determinata a titolo di riparazione pecuniaria ai sensi dell'articolo 322-quater,»;
  • h)all'articolo 166, primo comma, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nondimeno, nel caso di condanna per i delitti previsti dagli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis e 346-bis, il giudice puo' disporre che la sospensione non estenda i suoi effetti alle pene accessorie dell'interdizione dai pubblici uffici e dell'incapacita' di contrattare con la pubblica amministrazione»;
  • i)all'articolo 179 e' aggiunto, in fine, il seguente comma: «La riabilitazione concessa a norma dei commi precedenti non produce effetti sulle pene accessorie perpetue. Decorso un termine non inferiore a sette anni dalla riabilitazione, la pena accessoria perpetua e' dichiarata estinta, quando il condannato abbia dato prove effettive e costanti di buona condotta»;
  • l)all'articolo 316-ter, primo comma, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La pena e' della reclusione da uno a quattro anni se il fatto e' commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso della sua qualita' o dei suoi poteri»;
  • m)l'articolo 317-bis e' sostituito dal seguente: «Art. 317-bis (Pene accessorie). - La condanna per i reati di cui agli articoli 314, 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis e 346-bis importa l'interdizione perpetua dai pubblici uffici e l'incapacita' in perpetuo di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio. Nondimeno, se viene inflitta la reclusione per un tempo non superiore a due anni o se ricorre la circostanza attenuante prevista dall'articolo 323-bis, primo comma, la condanna importa l'interdizione e il divieto temporanei, per una durata non inferiore a cinque anni ne' superiore a sette anni. Quando ricorre la circostanza attenuante prevista dall'articolo 323-bis, secondo comma, la condanna per i delitti ivi previsti importa le sanzioni accessorie di cui al primo comma del presente articolo per una durata non inferiore a un anno ne' superiore a cinque anni»;
  • n)all'articolo 318, primo comma, le parole: «da uno a sei anni» sono sostituite dalle seguenti: «da tre a otto anni»;
  • o)all'articolo 322-bis:
  • 1)la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilita', corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunita' europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunita' europee e di Stati esteri»;
  • 2)al primo comma, dopo il numero 5-bis) sono aggiunti i seguenti: «5-ter) alle persone che esercitano funzioni o attivita' corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di organizzazioni pubbliche internazionali;
  • 5-quater)ai membri delle assemblee parlamentari internazionali o di un'organizzazione internazionale o sovranazionale e ai giudici e funzionari delle corti internazionali»;
  • 3)al secondo comma, numero 2), le parole: «, qualora il fatto sia commesso per procurare a se' o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali ovvero al fine di ottenere o di mantenere un'attivita' economica o finanziaria» sono soppresse;
  • p)dopo l'articolo 322-ter e' inserito il seguente: «Art. 322-ter.1 (Custodia giudiziale dei beni sequestrati). - I beni sequestrati nell'ambito dei procedimenti penali relativi ai delitti indicati all'articolo 322-ter, diversi dal denaro e dalle disponibilita' finanziarie, possono essere affidati dall'autorita' giudiziaria in custodia giudiziale agli organi della polizia giudiziaria che ne facciano richiesta per le proprie esigenze operative»;
  • q)all'articolo 322-quater, dopo la parola: «320» e' inserita la seguente: «, 321» e le parole: «di una somma pari all'ammontare di quanto indebitamente ricevuto dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di un pubblico servizio a titolo di riparazione pecuniaria in favore dell'amministrazione cui il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio appartiene, ovvero, nel caso di cui all'articolo 319-ter, in favore dell'amministrazione della giustizia,» sono sostituite dalle seguenti: «di una somma equivalente al prezzo o al profitto del reato a titolo di riparazione pecuniaria in favore dell'amministrazione lesa dalla condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio,»;
  • r)dopo l'articolo 323-bis e' inserito il seguente: «Art. 323-ter (Causa di non punibilita'). - Non e' punibile chi ha commesso taluno dei fatti previsti dagli articoli 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322-bis, limitatamente ai delitti di corruzione e di induzione indebita ivi indicati, 353, 353-bis e 354 se, prima di avere notizia che nei suoi confronti sono svolte indagini in relazione a tali fatti e, comunque, entro quattro mesi dalla commissione del fatto, lo denuncia volontariamente e fornisce indicazioni utili e concrete per assicurare la prova del reato e per individuare gli altri responsabili. La non punibilita' del denunciante e' subordinata alla messa a disposizione dell'utilita' dallo stesso percepita o, in caso di impossibilita', di una somma di denaro di valore equivalente, ovvero all'indicazione di elementi utili e concreti per individuarne il beneficiario effettivo, entro il medesimo termine di cui al primo comma. La causa di non punibilita' non si applica quando la denuncia di cui al primo comma e' preordinata rispetto alla commissione del reato denunciato. La causa di non punibilita' non si applica in favore dell'agente sotto copertura che ha agito in violazione delle disposizioni dell'articolo 9 della legge 16 marzo 2006, n. 146»;
  • s)l'articolo 346 e' abrogato;
  • t)all'articolo 346-bis:
  • 1)il primo comma e' sostituito dal seguente: «Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319-ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322-bis, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a se' o ad altri, denaro o altra utilita', come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, e' punito con la pena della reclusione da un anno a quattro anni e sei mesi»;
  • 2)al secondo e al terzo comma, le parole: «altro vantaggio patrimoniale» sono sostituite dalle seguenti: «altra utilita'»;
  • 3)al quarto comma sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio»;
  • u)all'articolo 646, primo comma, le parole: «con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 1.032» sono sostituite dalle seguenti: «con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da euro 1.000 a euro 3.000»;
  • v)all'articolo 649-bis sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero se la persona offesa e' incapace per eta' o per infermita' o se il danno arrecato alla persona offesa e' di rilevante gravita'». Le disposizioni di cui al comma 1, lettere d), e) e f), entrano in vigore il 1° gennaio 2020. Il comma 2 dell'articolo 6 del decreto legislativo 29 dicembre 2017, n. 216, e' abrogato. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
  • a)all'articolo 266, comma 2-bis, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, e per i delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione puniti con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, determinata ai sensi dell'articolo 4»;
  • b)all'articolo 267, comma 1, terzo periodo, dopo le parole: «all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater,» sono inserite le seguenti: «e per i delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione puniti con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, determinata ai sensi dell'articolo 4,»;
  • c)dopo l'articolo 289 e' inserito il seguente: «Art. 289-bis (Divieto temporaneo di contrattare con la pubblica amministrazione). - 1. Con il provvedimento che dispone il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, il giudice interdice temporaneamente all'imputato di concludere contratti con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio. Qualora si proceda per un delitto contro la pubblica amministrazione, la misura puo' essere disposta anche al di fuori dei limiti di pena previsti dall'articolo 287, comma 1»;
  • d)all'articolo 444, dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente: «3-bis. Nei procedimenti per i delitti previsti dagli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis e 346-bis del codice penale, la parte, nel formulare la richiesta, puo' subordinarne l'efficacia all'esenzione dalle pene accessorie previste dall'articolo 317-bis del codice penale ovvero all'estensione degli effetti della sospensione condizionale anche a tali pene accessorie. In questi casi il giudice, se ritiene di applicare le pene accessorie o ritiene che l'estensione della sospensione condizionale non possa essere concessa, rigetta la richiesta»;
  • e)all'articolo 445:
  • 1)al comma 1 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nei casi previsti dal presente comma e' fatta salva l'applicazione del comma 1-ter»;
  • 2)dopo il comma 1-bis e' inserito il seguente: «1-ter. Con la sentenza di applicazione della pena di cui all'articolo 444, comma 2, del presente codice per taluno dei delitti previsti dagli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis e 346-bis del codice penale, il giudice puo' applicare le pene accessorie previste dall'articolo 317-bis del codice penale»;
  • f)all'articolo 578-bis, comma 1, dopo le parole: «e da altre disposizioni di legge» sono inserite le seguenti: «o la confisca prevista dall'articolo 322-ter del codice penale»;
  • g)all'articolo 683, comma 1:
  • 1)al primo periodo, dopo le parole: «quando la legge non dispone altrimenti» sono aggiunte le seguenti: «, e sull'estinzione della pena accessoria nel caso di cui all'articolo 179, settimo comma, del codice penale»;
  • 2)al secondo periodo, dopo le parole: «sulla revoca» sono inserite le seguenti: «della riabilitazione». Al codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
  • a)all'articolo 2635, il quinto comma e' abrogato;
  • b)all'articolo 2635-bis, il terzo comma e' abrogato. All'articolo 4-bis, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354, sono apportate le seguenti modificazioni:
  • a)dopo le parole: «collaborino con la giustizia a norma dell'articolo 58-ter della presente legge» sono inserite le seguenti: «o a norma dell'articolo 323-bis, secondo comma, del codice penale»;
  • b)dopo le parole: «mediante il compimento di atti di violenza, delitti di cui agli articoli» sono inserite le seguenti: «314, primo comma, 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis,». All'articolo 47, comma 12, primo periodo, della legge 26 luglio 1975, n. 354, dopo le parole: «effetto penale» sono aggiunte le seguenti: «, ad eccezione delle pene accessorie perpetue». All'articolo 9, comma 1, della legge 16 marzo 2006, n. 146, la lettera a) e' sostituita dalla seguente: «a) gli ufficiali di polizia giudiziaria della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, appartenenti alle strutture specializzate o alla Direzione investigativa antimafia, nei limiti delle proprie competenze, i quali, nel corso di specifiche operazioni di polizia e, comunque, al solo fine di acquisire elementi di prova in ordine ai delitti previsti dagli articoli 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 452-quaterdecies, 453, 454, 455, 460, 461, 473, 474, 629, 630, 644, 648-bis e 648-ter, nonche' nel libro secondo, titolo XII, capo III, sezione I, del codice penale, ai delitti concernenti armi, munizioni, esplosivi, ai delitti previsti dall'articolo 12, commi 1, 3, 3-bis e 3-ter, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonche' ai delitti previsti dal testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e dall'articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, anche per interposta persona, danno rifugio o comunque prestano assistenza agli associati, acquistano, ricevono, sostituiscono od occultano denaro o altra utilita', armi, documenti, sostanze stupefacenti o psicotrope, beni ovvero cose che sono oggetto, prodotto, profitto, prezzo o mezzo per commettere il reato o ne accettano l'offerta o la promessa o altrimenti ostacolano l'individuazione della loro provenienza o ne consentono l'impiego ovvero corrispondono denaro o altra utilita' in esecuzione di un accordo illecito gia' concluso da altri, promettono o danno denaro o altra utilita' richiesti da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio o sollecitati come prezzo della mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o per remunerarlo o compiono attivita' prodromiche e strumentali». Al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:
  • a)all'articolo 13, comma 2, le parole: «Le sanzioni interdittive» sono sostituite dalle seguenti: «Fermo restando quanto previsto dall'articolo 25, comma 5, le sanzioni interdittive»;
  • b)all'articolo 25:
  • 1)il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 318, 321, 322, commi primo e terzo, e 346-bis del codice penale, si applica la sanzione pecuniaria fino a duecento quote»;
  • 2)il comma 5 e' sostituito dal seguente: «5. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 2 e 3, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a quattro anni e non superiore a sette anni, se il reato e' stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), e per una durata non inferiore a due anni e non superiore a quattro, se il reato e' stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b)»;
  • 3)dopo il comma 5 e' aggiunto il seguente: «5-bis. Se prima della sentenza di primo grado l'ente si e' efficacemente adoperato per evitare che l'attivita' delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione dei responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilita' trasferite e ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi, le sanzioni interdittive hanno la durata stabilita dall'articolo 13, comma 2»;
  • c)all'articolo 51:
  • 1)al comma 1, le parole: «la meta' del termine massimo indicato dall'articolo 13, comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «un anno»;
  • 2)al comma 2, secondo periodo, le parole: «i due terzi del termine massimo indicato dall'articolo 13, comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «un anno e quattro mesi». Il Governo non rinnova, alla scadenza, le riserve apposte alla Convenzione penale sulla corruzione, fatta a Strasburgo il 27 gennaio 1999, ratificata ai sensi della legge 28 giugno 2012, n. 110, diverse da quelle aventi ad oggetto le condotte di corruzione passiva dei pubblici ufficiali stranieri e quelle di corruzione, sia attiva che passiva, dei membri delle assemblee pubbliche straniere, fatta eccezione per quelle degli Stati membri dell'Unione europea e delle assemblee parlamentari internazionali. Con l'elargizione di contributi in denaro complessivamente superiori nell'anno a euro 500 per soggetto erogatore, o di prestazioni o altre forme di sostegno di valore equivalente per soggetto erogatore, a partiti o movimenti politici di cui all'articolo 18 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, nonche' alle liste e ai candidati alla carica di sindaco partecipanti alle elezioni amministrative nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, s'intende prestato il consenso alla pubblicita' dei dati da parte dei predetti soggetti erogatori. E' fatto divieto ai partiti o movimenti politici di ricevere contributi, prestazioni gratuite o altre forme di sostegno a carattere patrimoniale, in qualsiasi modo erogati, ivi compresa la messa a disposizione con carattere di stabilita' di servizi a titolo gratuito, da parte di persone fisiche o enti che si dichiarino contrari alla pubblicita' dei relativi dati. Per i contributi, le prestazioni o altre forme di sostegno di cui al primo periodo sono annotati, entro il mese solare successivo a quello di percezione, in apposito registro custodito presso la sede legale del partito o movimento politico, l'identita' dell'erogante, l'entita' del contributo o il valore della prestazione o della diversa forma di sostegno e la data dell'erogazione. In caso di scioglimento anche di una sola Camera, il termine indicato al terzo periodo e' ridotto a quindici giorni decorrenti dalla data dello scioglimento e in ogni caso l'annotazione deve essere eseguita entro il mese solare successivo a quello di percezione. Entro gli stessi termini di cui al terzo e al quarto periodo, i dati annotati devono risultare dal rendiconto di cui all'articolo 8 della legge 2 gennaio 1997, n. 2, ed essere pubblicati nel sito internet istituzionale del partito o movimento politico, ovvero nel sito internet della lista o del candidato di cui al primo periodo del presente comma, per un tempo non inferiore a cinque anni. Sono esenti dall'applicazione delle disposizioni del presente comma le attivita' a contenuto non commerciale, professionale o di lavoro autonomo di sostegno volontario all'organizzazione e alle iniziative del partito o movimento politico, fermo restando per tutte le elargizioni l'obbligo di rilasciarne ricevuta, la cui matrice viene conservata, per finalita' di computo della complessiva entita' dei contributi riscossi dal partito o movimento politico. Ai partiti e ai movimenti politici e alle liste di cui al comma 11, primo periodo, e' fatto divieto di ricevere contributi, prestazioni o altre forme di sostegno provenienti da governi o enti pubblici di Stati esteri e da persone giuridiche aventi sede in uno Stato estero non assoggettate a obblighi fiscali in Italia. E' fatto divieto alle persone fisiche maggiorenni non iscritte nelle liste elettorali o private del diritto di voto di elargire contributi ai partiti o movimenti politici ovvero alle liste di cui al comma 11, primo periodo. I contributi ricevuti in violazione dei divieti di cui ai commi 11 e 12 o in assenza degli adempimenti previsti dal terzo, dal quarto e dal quinto periodo del comma 11 non sono ripetibili e sono versati alla cassa delle ammende, di cui all'articolo 4 della legge 9 maggio 1932, n. 547, entro dieci giorni dalla scadenza dei termini di cui ai predetti periodi del comma 11. Entro il quattordicesimo giorno antecedente la data delle competizioni elettorali di qualunque genere, escluse quelle relative a comuni con meno di 15.000 abitanti, i partiti e i movimenti politici, nonche' le liste di cui al comma 11, primo periodo, hanno l'obbligo di pubblicare nel proprio sito internet il curriculum vitae fornito dai loro candidati e il relativo certificato penale rilasciato dal casellario giudiziale non oltre novanta giorni prima della data fissata per la consultazione elettorale. Ai fini dell'ottemperanza agli obblighi di pubblicazione nel sito internet di cui al presente comma non e' richiesto il consenso espresso degli interessati. Nel caso in cui il certificato penale sia richiesto da coloro che intendono candidarsi alle elezioni di cui al presente comma, per le quali sono stati convocati i comizi elettorali, dichiarando contestualmente, sotto la propria responsabilita' ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che la richiesta di tali certificati e' finalizzata a rendere pubblici i dati ivi contenuti in occasione della propria candidatura, le imposte di bollo e ogni altra spesa, imposta e diritto dovuti ai pubblici uffici sono ridotti della meta'. In apposita sezione, denominata «Elezioni trasparenti», del sito internet dell'ente cui si riferisce la consultazione elettorale, ovvero del Ministero dell'interno in caso di elezioni del Parlamento nazionale o dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, entro il settimo giorno antecedente la data della consultazione elettorale, per ciascuna lista o candidato ad essa collegato nonche' per ciascun partito o movimento politico che presentino candidati alle elezioni di cui al comma 14 sono pubblicati in maniera facilmente accessibile il curriculum vitae e il certificato penale dei candidati rilasciato dal casellario giudiziale non oltre novanta giorni prima della data fissata per l'elezione, gia' pubblicati nel sito internet del partito o movimento politico ovvero della lista o del candidato con essa collegato di cui al comma 11, primo periodo, previamente comunicati agli enti di cui al presente periodo. La pubblicazione deve consentire all'elettore di accedere alle informazioni ivi riportate attraverso la ricerca per circoscrizione, collegio, partito e per cognome e nome del singolo candidato. Con decreto del Ministro dell'interno, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalita' tecniche di acquisizione dei dati su apposita piattaforma informatica. I partiti e i movimenti politici trasmettono annualmente i rendiconti di cui all'articolo 8 della legge 2 gennaio 1997, n. 2, e i relativi allegati, corredati della certificazione e del giudizio del revisore legale, redatti ai sensi della normativa vigente, alla Commissione per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti e dei movimenti politici, di cui all'articolo 9, comma 3, della legge 6 luglio 2012, n. 96. All'articolo 5 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, sono apportate le seguenti modificazioni:
  • a)al comma 2-bis, le parole: «superiore alla somma di 5.000 euro l'anno» sono sostituite dalle seguenti: «superiore alla somma di 500 euro l'anno» ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I contributi ricevuti nei sei mesi precedenti le elezioni per il rinnovo del Parlamento, o comunque dopo lo scioglimento anticipato delle Camere, sono pubblicati entro i quindici giorni successivi al loro ricevimento»;
  • b)al comma 3:
  • 1)il primo periodo e' soppresso;
  • 2)al secondo periodo: 2.1) le parole: «Nei casi di cui al presente comma,» sono soppresse; 2.2) le parole: «delle erogazioni» sono sostituite dalle seguenti: «dei finanziamenti o dei contributi erogati in favore dei partiti politici iscritti nel registro di cui all'articolo 4»; 2.3) le parole: «euro 5.000» sono sostituite dalle seguenti: «euro 500»;
  • 3)al terzo periodo, le parole: «entro tre mesi dalla percezione» sono sostituite dalle seguenti: «entro il mese solare successivo a quello di percezione»;
  • 4)al quinto periodo, le parole: «sono pubblicati» sono sostituite dalle seguenti: «e' pubblicato» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «contestualmente alla sua trasmissione alla Presidenza della Camera»;
  • 5)il settimo periodo e' sostituito dal seguente: «Ai fini dell'ottemperanza agli obblighi di pubblicazione nei siti internet di cui al quarto e quinto periodo del presente comma non e' richiesto il rilascio del consenso espresso degli interessati»;
  • 6)l'ottavo periodo e' soppresso. All'articolo 4, terzo comma, della legge 18 novembre 1981, n. 659, la parola: «cinquemila» e' sostituita dalla seguente: «tremila». All'articolo 7, primo comma, primo periodo, della legge 2 maggio 1974, n. 195, dopo le parole: «natura privatistica,» sono inserite le seguenti: «nonche' delle cooperative sociali e dei consorzi disciplinati dalla legge 8 novembre 1991, n. 381,». All'articolo 5 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. Ai sensi e per gli effetti del presente articolo, sono equiparate ai partiti e movimenti politici le fondazioni, le associazioni e i comitati la composizione dei cui organi direttivi sia determinata in tutto o in parte da deliberazioni di partiti o movimenti politici ovvero i cui organi direttivi siano composti in tutto o in parte da membri di organi di partiti o movimenti politici ovvero persone che siano o siano state, nei dieci anni precedenti, membri del Parlamento nazionale o europeo o di assemblee elettive regionali o locali ovvero che ricoprano o abbiano ricoperto, nei dieci anni precedenti, incarichi di governo al livello nazionale, regionale o locale ovvero incarichi istituzionali per esservi state elette o nominate in virtu' della loro appartenenza a partiti o movimenti politici, nonche' le fondazioni e le associazioni che eroghino somme a titolo di liberalita' o contribuiscano in misura pari o superiore a euro 5.000 l'anno al finanziamento di iniziative o servizi a titolo gratuito in favore di partiti, movimenti politici o loro articolazioni interne, di membri di organi di partiti o movimenti politici o di persone che ricoprono incarichi istituzionali». Al partito o al movimento politico che viola i divieti di cui ai commi 11, secondo periodo, e 12 del presente articolo la Commissione per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti e dei movimenti politici, di cui all'articolo 9, comma 3, della legge 6 luglio 2012, n. 96, applica la sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore al triplo e non superiore al quintuplo del valore dei contributi, delle prestazioni o delle altre forme di sostegno a carattere patrimoniale ricevuti. Al partito o al movimento politico che viola gli obblighi previsti dai commi 11, terzo, quarto e quinto periodo, e 13 del presente articolo la Commissione per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti e dei movimenti politici, di cui all'articolo 9, comma 3, della legge 6 luglio 2012, n. 96, applica la sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore al triplo e non superiore al quintuplo del valore dei contributi, delle prestazioni o delle altre forme di sostegno a carattere patrimoniale non annotati o non versati. Nei casi di cui al periodo precedente, se gli obblighi sono adempiuti con un ritardo non superiore a trenta giorni, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore alla meta' e non superiore al doppio del valore dei contributi, delle prestazioni o delle altre forme di sostegno a carattere patrimoniale tardivamente annotati o versati. Al partito o al movimento politico che viola gli obblighi previsti dai commi 14 e 16 del presente articolo la Commissione per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti e dei movimenti politici, di cui all'articolo 9, comma 3, della legge 6 luglio 2012, n. 96, applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 12.000 a euro 120.000. Ai fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dai commi 21, 22 e 23 del presente articolo nonche' ai fini della tutela giurisdizionale si applicano le disposizioni generali contenute nelle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, salvo quanto diversamente previsto dall'articolo 9 della legge 6 luglio 2012, n. 96. Non si applicano gli articoli 16 e 26 della medesima legge n. 689 del 1981. Le somme riscosse in applicazione delle sanzioni di cui ai commi 21, 22 e 23 del presente articolo sono versate alla cassa delle ammende, di cui all'articolo 4 della legge 9 maggio 1932, n. 547. A decorrere dalla data di scioglimento anche di una sola Camera, la Commissione per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti e dei movimenti politici, di cui all'articolo 9, comma 3, della legge 6 luglio 2012, n. 96, siede in permanenza per la verifica dell'applicazione delle disposizioni introdotte dalla presente legge. A tal fine, con atto congiunto del Presidente del Senato della Repubblica e del Presidente della Camera dei deputati possono essere stabilite norme di organizzazione e modalita' operative. Il Governo e' delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, un decreto legislativo recante un testo unico nel quale, con le sole modificazioni necessarie al coordinamento normativo, sono riunite le disposizioni di cui ai commi da 11 a 26 e le altre disposizioni legislative vigenti in materia di contributi ai candidati alle elezioni e ai partiti e ai movimenti politici, di rimborso delle spese per le consultazioni elettorali e referendarie, nonche' in materia di trasparenza, democraticita' dei partiti e disciplina della contribuzione volontaria e della contribuzione indiretta a loro favore. Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui ai commi da 11 a 27 del presente articolo, le fondazioni, le associazioni e i comitati di cui all'articolo 5, comma 4, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, come sostituito dal comma 20 del presente articolo, sono equiparati ai partiti e movimenti politici, a prescindere dall'iscrizione del partito o movimento politico cui sono collegati nel registro di cui all'articolo 4 del medesimo decreto-legge n. 149 del 2013. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono alle attivita' previste dalla presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Testo in vigore dal 16 gennaio 2019 al 1 maggio 2019

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Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 46/2024

    Ha colpito questo articolo
    22 marzo 2024

    L’ampia discrezionalità del legislatore nella definizione della propria politica criminale, e in particolare nella determinazione delle pene applicabili a chi abbia commesso reati, così come nella stessa selezione delle condotte costitutive di reato, non equivale ad arbitrio. (Precedenti: S. 207/2023 - mass. 45846; S. 117/2021 - mass. 43898).Qualsiasi legge dalla quale discendano compressioni dei diritti fondamentali della persona deve potersi razionalmente giustificare in relazione a una o più finalità legittime perseguite dal legislatore; e i mezzi prescelti da quest’ultimo non devono risultare manifestamente sproporzionati rispetto a quelle pur legittime finalità. Il controllo sul rispetto di tali limiti spetta alla Corte costituzionale, che è tenuta a esercitarlo con tanta maggiore attenzione, quanto più la legge incida sui diritti fondamentali della persona; il che paradigmaticamente accade rispetto alle leggi penali, che sono sempre suscettibili di incidere, oltre che su vari altri diritti fondamentali, sulla libertà personale dei loro destinatari.Il canone di coerenza dell’ordinamento nel campo delle norme del diritto è l’espressione del principio di eguaglianza di trattamento tra eguali posizioni sancito dall’art. 3 Cost. (Precedente: S. 204/1982).(Nel caso di specie, è dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell’art. 3 cost., l’art. 646, primo comma, cod. pen., come modificato dall’art. 1, comma 1, lett. u, della legge n. 3 del 2019, nella parte in cui prevede la pena della reclusione «da due a cinque anni» anziché «fino a cinque anni». La disposizione censurata dal Tribunale di Firenze, sez. prima penale, innalza, con la novella indicata, fino a quarantotto volte il minimo originario, restando del tutto oscura la ragione che ha indotto il legislatore a una scelta così aspra; e ciò a fronte del dato di comune esperienza che il delitto di appropriazione indebita comprende condotte di disvalore assai differenziato. Inoltre, per effetto dell’innalzamento del limite edittale minimo il trattamento sanzionatorio dell’appropriazione indebita finisce oggi per essere assai più gravoso di quello riservato al furto e alla truffa, assunti entrambi quali tertia comparationis dal rimettente. Simili sperequazioni sanzionatorie pongono seriamente in discussione il canone della coerenza tra le norme; e ciò proprio in un settore dell’ordinamento così delicato, per lo speciale rilievo costituzionale degli interessi in gioco, come il sistema penale. Accertata la violazione dei parametri costituzionali la reductio ad legitimitatem esige la sola ablazione del minimo, che determina la riespansione della regola generale di cui all’art. 23 cod. pen., al contempo, questa soluzione consentirà al legislatore di valutare se intervenire, nell’esercizio della sua discrezionalità, equiparando la pena minima per l’appropriazione indebita alla medesima soglia oggi stabilita per il furto e la truffa, ovvero stabilendone una diversa durata, tenendo conto del suo peculiare disvalore, e comunque entro i limiti dettati dal principio di proporzionalità tra gravità del reato e severità della pena).

    Art. 646 c.p. · Art. 1 Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 32/2020

    Ha colpito questo articolo
    26 febbraio 2020

    Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 6, lett. b ), della legge n. 3 del 2019 - che integra l'elenco dei reati di cui all'art. 4- bis della legge n. 354 del 1975, per i quali l'art. 656, comma 9, lett. a ), cod. proc. pen. stabilisce il divieto di sospensione dell'ordine di esecuzione - non è accolta l'eccezione di inammissibilità, formulata per difetto di rilevanza, sul rilievo che, anche facendo applicazione del principio tempus regit actum, i tribunali di sorveglianza rimettenti avrebbero ben potuto esaminare l'istanza del condannato di affidamento in prova al servizio sociale in base alla disciplina previgente. Benché il più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità, formatosi sulla base delle questioni di diritto intertemporale suscitate dalla legge n. 3 del 2019, sia nel senso dell'applicabilità della disciplina previgente ogniqualvolta l'istanza di concessione di misure alternative alla detenzione sia stata presentata anteriormente alla data di entrata in vigore della legge medesima, tuttavia - tenendo conto anche che tale giurisprudenza è in gran parte successiva alle ordinanze di rimessione - deve ritenersi non implausibile la motivazione dei rimettenti circa la rilevanza delle questioni, perché muoveva dal diverso presupposto interpretativo che il discrimen temporale per l'applicazione della disciplina sopravvenuta fosse rappresentato dalla data di delibazione dell'istanza da parte del tribunale di sorveglianza. Non può procedersi ad un sindacato, diverso dal controllo esterno, sul giudizio di rilevanza, quando questo è stato espresso nell'ordinanza di rimessione in modo non implausibile e con motivazione tutt'altro che carente. ( Precedenti citati: sentenze n. 179 del 1999 e n. 286 del 1997; ordinanze n. 104 del 2019, n. 47 del 2016 e n. 62 del 1997 ).

    Art. 176 c.p. · Art. 177 c.p. · Art. 3 cost. · Art. 1 Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 38/2026

    Questione infondata
    23 marzo 2026

    Il principio della retroattività della legge penale più favorevole ha rilievo costituzionale, in forza dell’art. 3 Cost. e, ora, anche dell’art. 117, primo comma, Cost., in relazione all’art. 7 CEDU, nonché, limitatamente all’ambito di applicazione del diritto dell’Unione, degli artt. 11 e 117, primo comma, Cost., in relazione all’art. 49, primo par., CDFUE. A tale principio il legislatore può derogare soltanto in funzione della tutela di controinteressi prevalenti sul piano costituzionale, al metro di un vaglio positivo di ragionevolezza. (Precedenti: S. 123/2025 - mass. 46938; S. 95/2025 - mass. 46781; S. 393/2006).Nulla osta a che una norma enucleata dalla giurisprudenza possa essere censurata per il suo contrasto con il principio della retroattività, in diritto penale, della lex mitior, laddove essa sottragga i fatti compiuti sotto il vigore di una precedente disciplina a una più favorevole, entrata in vigore successivamente, e non sussistano ragioni di preminente rilievo costituzionale per giustificare tale conseguenza.La valutazione del carattere più o meno favorevole di una determinata disciplina penale – tanto ai fini dell’applicazione dell’art. 2 cod. pen., quanto a quelli della verifica della sostenibilità costituzionale di eventuali deroghe al principio della retroattività in mitius della norma penale successiva – non può essere effettuata sulla base del confronto tra singole sue disposizioni, con conseguente creazione di una “terza legge”, ma deve necessariamente considerare l’insieme delle previsioni che, nel loro combinato disposto, incidono sulla sua applicazione nel caso concreto. (Precedenti: S. 223/2018 - mass. 40918; S. 68/2017).(Nel caso di specie, sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dalla Corte d’appello di Lecce, sez. prima pen., in riferimento agli artt. 3 e 25, secondo comma, Cost., dell’art. 2, comma 1, lett. a, della legge n. 134 del 2021, in combinato disposto con l’art. 1, comma 2, della legge n. 3 del 2019, nella parte in cui consentono l’interpretazione, enucleata dalle Sezioni unite, in base alla quale la disciplina della sospensione del corso della prescrizione di cui all’art. 159, commi 2, 3 e 4, cod. pen., nel testo introdotto dalla legge n. 103 del 2017, si applica ai reati commessi dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019, anziché ritenersi definitivamente abrogata anche per tali reati. Il giudice di legittimità non si è pronunciato sull’eventuale effetto retroattivo della riforma del 2019, bensì sull’efficacia nel tempo delle modifiche apportate con la successiva legge n. 134 del 2021, chiarendo che deve escludersi qualsiasi effetto delle modifiche apportate nel 2021 rispetto ai fatti commessi sotto il vigore della legge precedente. Quanto al presunto contrasto con l’art. 25, secondo comma, Cost., la censura del rimettente è priva di ogni dato testuale idonea a suffragarla e si risolve nell’espressione di un dissenso in sé legittimo, ma insuscettibile di tradursi in un vizio di illegittimità costituzionale del diritto vivente. Né, per altro verso, le Sezioni unite hanno fatto indebitamente “rivivere” la disposizione abrogata dalla riforma del 2019, mentre hanno preso atto dell’avvenuta abrogazione a opera della riforma del 2021, al tempo stesso tenendo ferma, in esito a un percorso argomentativo non incompatibile con la littera legis di alcuna disposizione, l’applicabilità della disciplina in vigore al tempo dei fatti commessi. Nemmeno è fondata la censura circa l’incompatibilità dell’interpretazione pretoria con il principio di ragionevolezza ex art. 3 Cost., sotto il profilo dell’ingiustificata deroga all’ordinaria retroattività della legge penale più favorevole: tale non è, infatti, rispetto a quella risultante dalla legge n. 103 del 2017, la disciplina introdotta dalla legge n. 134 del 2021, in quanto, con l’abrogazione del citato secondo comma dell’art. 159 cod. pen., è stato contestualmente introdotto un nuovo art. 161-bis cod. pen., che dispone la «cessazione» del corso della prescrizione dopo la pronunzia della sentenza di primo grado, con il risultato pratico, certamente sfavorevole per l’imputato, dell’arresto, in maniera di regola definitiva, del termie prescrizionale, dopo la sentenza di primo grado. Il carattere sfavorevole della disciplina sopravvenuta non muta neppure considerando il “contrappeso” rappresentato dall’introduzione, nel nuovo art. 344-bis cod. proc. pen., dell’improcedibilità del giudizio di appello o di cassazione, per la decisiva e assorbente ragione che tale improcedibilità non si applica ai reati commessi sotto il vigore della disciplina di cui alla legge n. 103 del 2017).

    Art. 3 cost. · Art. 25 cost. · Art. 2 Delega al Governo per l'efficienza del processo penale · Art. 1 Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione

    Leggi la pronuncia
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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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