Misure per il sostegno e la valorizzazione dei piccoli comuni

Art. 12 — Misure per favorire la vendita dei prodotti provenienti da filiera corta o a chilometro utile

I piccoli comuni, nell'ambito del proprio territorio, sulla base delle disposizioni emanate dalle regioni e dalle province autonome, destinano specifiche aree alla realizzazione dei mercati agricoli per la vendita diretta ai sensi del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 20 novembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 301 del 29 dicembre 2007. Nei mercati istituiti o autorizzati ai sensi del comma 1, i piccoli comuni, sulla base delle disposizioni emanate dalle regioni e dalle province autonome, riservano prioritariamente i posteggi agli imprenditori agricoli che esercitano la vendita diretta dei prodotti agricoli di cui all'articolo 11, comma 2, lettere a) e b), della presente legge. Al fine di favorire il consumo e la commercializzazione dei prodotti di cui all'articolo 11, comma 2, lettere a) e b), della presente legge, sulla base delle disposizioni emanate dalle regioni e dalle province autonome, gli esercizi della grande distribuzione commerciale possono destinare una congrua percentuale dei prodotti agricoli e alimentari da acquistare annualmente, calcolata in termini di valore, all'acquisto di prodotti provenienti da filiera corta o a chilometro utile. Al fine di favorire la vendita dei medesimi prodotti, negli esercizi commerciali di cui al periodo precedente e' destinato ad essi uno spazio apposito, allestito in modo da rendere adeguatamente visibili e identificabili le caratteristiche dei prodotti stessi. E' fatta salva, in ogni caso, per gli imprenditori agricoli la facolta' di svolgere l'attivita' di vendita diretta ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.

Testo vigente dal 2 novembre 2017

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urn:nir:stato:legge:2017-10-06;158~art12 · fonte su Normattiva