Istituzione del logo «chilometro zero» e del logo «filiera corta» Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono istituiti il logo «chilometro zero» e il logo «filiera corta» per i prodotti agricoli e alimentari di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b). Con lo stesso decreto sono stabilite le condizioni e le modalita' di attribuzione dei loghi. Il medesimo decreto definisce altresi' le modalita' di verifica e di attestazione della provenienza dall'ambito territoriale dei prodotti agricoli e alimentari di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), nonche' gli adempimenti relativi alla tracciabilita' e alle modalita' con cui fornire una corretta informazione al consumatore. All'attuazione del presente articolo si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il logo e' esposto nei luoghi di vendita diretta, nei mercati, negli esercizi commerciali o di ristorazione o di somministrazione ovvero negli spazi espositivi appositamente dedicati o comunque posto in evidenza all'interno dei locali, anche della grande distribuzione, ed e' pubblicato nelle piattaforme informatiche di acquisto o distribuzione che forniscono i prodotti agricoli e alimentari di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b). Il logo non puo' essere apposto sui prodotti, sulle loro confezioni e su qualsiasi imballaggio utilizzato per la vendita.
Testo vigente dal 11 giugno 2022
