Trasporti e istruzione nelle aree rurali e montane Il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, coerentemente con la strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne del Paese, di cui all'articolo 1, comma 13, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, predispone il Piano per l'istruzione destinato alle aree rurali e montane, con particolare riguardo al collegamento dei plessi scolastici ubicati nelle aree rurali e montane, all'informatizzazione e alla progressiva digitalizzazione delle attivita' didattiche e amministrative che si svolgono nei medesimi plessi. Il Piano di cui al comma 1 e' predisposto previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e non deve comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Nell'ambito del piano generale dei trasporti e della logistica e dei documenti pluriennali di pianificazione, di cui all'articolo 201 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono individuate apposite azioni destinate alle aree rurali e montane, con particolare riguardo al miglioramento delle reti infrastrutturali nonche' al coordinamento tra i servizi, pubblici e privati, finalizzati al collegamento tra i comuni delle aree rurali e montane nonche' al collegamento degli stessi con i rispettivi capoluoghi di provincia e di regione.
Testo vigente dal 2 novembre 2017
