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Ai fini dell'applicazione delle norme di cui all'articolo 2, comma 2, la regione stabilisce tempestivamente le modalita' ed i tempi di abbattimento, tenuto conto della consistenza numerica degli allevamenti, del sistema di allevamento e della situazione epizoologica, in conformita' alle direttive impartite dal Ministro della sanita'. Il sindaco adotta l'ordinanza di abbattimento e, se del caso, di distruzione degli animali nelle ipotesi di cui all'articolo 2, commi 1, 2 e 3, ed informa in ogni caso il Ministero della sanita' e la regione. Con separato provvedimento stabilisce l'ammontare complessivo delle indennita' da corrispondere al proprietario interessato in ragione del numero degli animali abbattuti e della misura dell'indennita' calcolata per ciascun animale, detraendo eventualmente il ricavo della vendita delle carni, dei prodotti e degli avanzi, in conformita' all'articolo 2, comma 3. I provvedimenti del sindaco sono definitivi e sono trasmessi alla regione.

Testo in vigore dal 21 giugno 1988 al 27 settembre 2022

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urn:nir:stato:legge:1988-06-02;218~art4 · fonte su Normattiva