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Alle imprese siderurgiche di cui all'articolo 20 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, e' concesso un contributo in conto interessi, nella misura massima del 10 per cento annuo, con particolare riguardo per le aree di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, sull'intero importo di operazioni di indebitamento a medio termine, contratte anche a livello di gruppo industriale dalle societa' controllanti per conto delle controllate, in essere o da concludere, per un periodo massimo di tre anni, a decorrere dal 1 gennaio 1983. Per ottenere il contributo le imprese debbono presentare entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge un piano di razionalizzazione in termini economici e finanziari fondato sui dati dei bilanci relativi agli esercizi del 1982 e del 1983, nonche' di assetto produttivo, con riduzione o mantenimento della capacita' produttiva relativa ai prodotti finiti siderurgici e semiprodotti di cui alle voci doganali 73.07-08-09-10-11-12-13-15-16 desumibili dalle denunce CECA mod. 2.61 del febbraio 1983. Il contributo e' concesso dal CIPI su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previo parere del comitato tecnico previsto per l'approvazione degli interventi di cui all'articolo 20 della legge 17 febbraio 1982, n. 46. L'onere finanziario conseguente all'applicazione del presente articolo, previsto in lire 150 miliardi per il 1984, e' a carico del Fondo per la razionalizzazione aziendale ed interaziendale degli impianti siderurgici di cui all'articolo 20 della legge 17 febbraio 1982, numero 46.

Testo in vigore dal 5 giugno 1984 al 23 febbraio 2001

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urn:nir:stato:legge:1984-05-31;193~art3 · fonte su Normattiva