Art. 439 c.p.p. — Richiesta di giudizio abbreviato
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 16 DICEMBRE 1999, N. 479
Testo vigente dal 2 gennaio 2000, tuttora in vigore · versione 107 su Normattiva
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 16 DICEMBRE 1999, N. 479
Testo vigente dal 2 gennaio 2000, tuttora in vigore · versione 107 su Normattiva
Spiegazione
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4 versioni dal 1988
Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
PROCESSO PENALE - RICHIESTA DI GIUDIZIO ABBREVIATO - DISSENSO DEL PUBBLICO MINISTERO - SINDACABILITA' DA PARTE DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI - MANCATA PREVISIONE - PRETESA DISPARITA' DI TRATTAMENTO TRA IMPUTATI - PRETESA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI INDIPENDENZA DEL GIUDICE - PRETESA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL GIUDICE NATURALE PRECOSTITUITO PER LEGGE - PRETESA INCIDENZA SUL DIRITTO DI DIFESA - INDIVIDUAZIONE, NEL DIBATTIMENTO, DELLA SEDE DI CONTROLLO GIURISDIZIONALE DEL DISSENSO DEL PUBBLICO MINISTERO RISPETTO ALLA RICHIESTA DI GIUDIZIO ABBREVIATO - PRECEDENTI PRONUNCE DELLA CORTE IN TAL SENSO - MANIFESTA INFONDATEZZA.
E' manifestamente infondata, con riferimento agli artt. 3, 24 comma secondo, 25, comma primo, e 101, comma secondo, Cost., la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 438, 439, 440 e 442 cod. proc. pen., nella parte in cui non prevedono che il giudice dell'udienza preliminare possa sindacare il dissenso formulato dal p.m. sulla richiesta dell'imputato di trattazione del processo con il giudizio abbreviato, in quanto -posto che questa Corte, nello stabilire l'obbligo di enunciazione delle ragioni del dissenso del p.m., ha individuato nel dibattimento la sede del controllo giudiziale sul dissenso medesimo - la prospettazione proposta e' incompatibile con la configurazione del giudizio abbreviato, la richiesta del giudice "a quo" comportando una nuova complessiva disciplina del rito speciale; ed in quanto, comunque, l'innovazione richiesta alla Corte si scontrerebbe con l'esigenza che al giudice dell'udienza preliminare non spetti "l'ultima parola, in modo preclusivo, sulla decidibilita' allo stato degli atti". - S. nn. 81/1991, 23/1992; O. n. 33/1998. red.: S. Di Palma
Riguarda ancheart. 442 Codice di procedura penaleart. 438 Codice di procedura penaleart. 440 Codice di procedura penale
PROCESSO PENALE - GIUDIZIO ABBREVIATO - CONSENSO DEL PUBBLICO MINISTERO - IRREVOCABILITA' NELL'IPOTESI IN CUI IL MAGISTRATO CHE LO HA PRESTATO SIA IMPOSSIBILITATO A PARTECIPARE ALL'UDIENZA - ASSERITA COMPROMISSIONE DEL PRINCIPIO DI INDIPENDENZA DEL PUBBLICO MINISTERO - DEDOTTA VIOLAZIONE DELL'ART. 108 COST. - PALESE ERRONEITA' DEL PARAMETRO COSTITUZIONALE EVOCATO - FATTISPECIE NON CORRELABILE CON LE GARANZIE DI INDIPENDENZA ASSICURATE AL PUBBLICO MINISTERO - MANIFESTA INFONDATEZZA.
Manifesta infondatezza della questione, in quanto, a prescindere dalla palese erroneita' del parametro invocato - venendo qui in discorso l'art. 107, ultimo comma, della Costituzione e non, come dedotto dal rimettente, l'art. 108 - il caso di specie posto a fondamento della questione non presenta alcuna interferenza con le garanzie di indipendenza che il codice di rito e le norme sull'ordinamento giudiziario assicurano al pubblico ministero, giacche' la sostituzione del magistrato che esercita quelle funzioni e' in se' una eventualita' che in nessun caso puo' incidere sulla validita' e l'efficacia degli atti processuali gia' compiuti o valere quale atipica legittimazione ad una sorta di restituzione nel termine per l'esercizio di facolta' precluse o per riesaminare unilateralmente scelte che hanno ormai prodotto i loro effetti. Infatti, la garanzia dell'autonomia, essendo per definizione correlata all'esercizio concreto delle relative funzioni, puo' trovare risalto solo nel presente e con riferimento a quelle attivita' processuali ancora da compiere. - Cfr. S. n. 484/1995, nella quale la Corte ha affermato il principio della revocabilita' della ordinanza di ammissibilita' del rito da parte del giudice diverso <<per un postulato di identita' che, inespresso nel dato normativo, risulta chiaramente delineato nel sistema>>. red.: G. Leo
Riguarda ancheart. 440 Codice di procedura penale
PROCESSO PENALE - PROCEDIMENTO INNANZI AL PRETORE - RITENUTA PRECLUSIONE, PER IL GIUDICE DEL DIBATTIMENTO, DI APPLICARE LA RIDUZIONE DI PENA, QUALORA IL DINIEGO DEL RITO ABBREVIATO, DA PARTE DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI, PER NON DECIDIBILITA' ALLO STATO DEGLI ATTI, RISULTI ERRATO, E ALTRESI' DI ANNULLARE IL PROVVEDIMENTO CHE DISPONE IL GIUDIZIO - DENUNCIATA LESIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA E DEL DIRITTO DI DIFESA - QUESTIONE DA RITENERSI SOSTANZIALMENTE GIA' RISOLTA DA PRECEDENTE SENTENZA DELLA CORTE IN MATERIA - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.
Il risultato perseguito dal giudice 'a quo' col sollevare questione di legittimita' costituzionale, in riferimento al principio di eguaglianza e al diritto di difesa, nei confronti degli artt. 438, 439, 440, 442, 560, 561 e 562 cod. proc. pen., in quanto non consentirebbero, nel procedimento innanzi al pretore, ne' di applicare la riduzione di pena all'esito del dibattimento -qualora il giudice ritenga che il processo poteva essere definito allo stato degli atti dal giudice per le indagini preliminari sulla richiesta dell'imputato e con il consenso del pubblico ministero- ne' di annullare il provvedimento che dispone il giudizio, deve ritenersi gia' assicurato dalla dichiarazione di illegittimita' costituzionale, con sent. n. 23 del 1992, della mancata previsione di tali poteri del giudice nel combinato disposto dei primi quattro dei su indicati articoli. Contrariamente a quanto si sostiene nella ordinanza di rimessione, infatti, ne' il fatto che la richiamata sentenza sia stata pronunciata in relazione ad un giudizio pendente in corte di Assise, ne' la mancata inclusione tra le norme con essa dichiarate costituzionalmente illegittime in via conseguenziale dell'ora impugnato art. 562, valgono ad impedire l'applicazione della stessa nel caso di specie. Le norme del codice che regolano il giudizio abbreviato hanno una portata generale e sono presupposte anche nell'ambito del giudizio dinanzi al pretore, la cui disciplina fa ad esse integrale rinvio, e pertanto va riconosciuto che le statuizioni della sentenza n. 23 del 1922 concernono il giudizio abbreviato qualunque sia l'organo giudiziario dinanzi al quale detto rito speciale e' esperibile. (Manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., degli artt. 438, 439, 440, 442, 560, 561 e 562 cod. proc. pen.). - Cfr., oltre S. n. 23/1992, S. n. 81/1991. red.: E.M. rev.: S.P.
Riguarda ancheart. 442 Codice di procedura penaleart. 562 Codice di procedura penaleart. 438 Codice di procedura penaleart. 560 Codice di procedura penaleart. 440 Codice di procedura penaleart. 561 Codice di procedura penale
PROCESSO PENALE - PROCEDIMENTI SPECIALI - RICHIESTA DI GIUDIZIO ABBREVIATO - DELIMITAZIONE, DEI POTERI DEL G.I.P. IN ORDINE AD ESSA, AGLI ASPETTI FORMALI - COMPRENSIONE NEI PIU' AMPI POTERI SPETTANTI AL RIGUARDO AL GIUDICE DEL DIBATTIMENTO, DELLA FACOLTA' DI DISATTENDERE, IN BASE A DIVERSA QUALIFICAZIONE GIURIDICA DEL FATTO, LA CONTESTAZIONE DI REATO PUNIBILE IN ASTRATTO CON L'ERGASTOLO, PRECLUSIVA DELL'AMMISSIBILITA' DEL GIUDIZIO ABBREVIATO, E DELLA CONNESSA RIDUZIONE DELLA PENA, NELL'UDIENZA PRELIMINARE.
Come la Corte costituzionale, nella sua giurisprudenza, ha chiarito, il codice di procedura penale circoscrive i poteri del giudice dell'udienza preliminare in ordine alla richiesta di giudizio abbreviato solo agli aspetti formali, precisando in particolare che e' suo compito soltanto di verificare la decidibilita' allo stato degli atti e la sussistenza dei presupposti, vale a dire che non si tratti di reato punibile in astratto con l'ergastolo e che vi sia la richiesta dell'imputato e il consenso del pubblico ministero. Tuttavia, essendosi individuata nel dibattimento la sede processuale del controllo di ogni altra determinazione che comporti valutazioni di merito, come appunto la diversa valutazione del fatto contestato, la delimitazione dei poteri del G.I.P. non preclude all'imputato di recuperare, in prosieguo, il beneficio della riduzione di pena connessa al giudizio abbreviato. La valutazione definitiva in ordine ad essa spetta infatti al giudice del dibattimento, e cio' comporta ovviamente anche il potere di controllo su tutti i presupposti che condizionano tale beneficio tra cui quello della punibilita' o meno del fatto con la pena dell'ergastolo.
Riguarda ancheart. 440 Codice di procedura penaleart. 438 Codice di procedura penale
PROCESSO PENALE - PROCEDIMENTI SPECIALI - RICHIESTA DI RITO ABBREVIATO - IMPOSSIBILITA' PER IL G.I.P. DI DISATTENDERE, ANCHE SE GLI APPAIA MANIFESTAMENTE INFONDATA, LA CONTESTAZIONE DA PARTE DEL P.M., DI REATO PUNIBILE IN ASTRATTO CON L'ERGASTOLO (NELLA SPECIE: OMICIDIO AGGRAVATO) CHE ANCHE IN PRESENZA DEGLI ALTRI PRESUPPOSTI RICHIESTI PRECLUDE IN QUELLA SEDE IL RITO ABBREVIATO - ASSERITA VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA E DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - ESCLUSIONE - SALVEZZA, ATTRAVERSO IL PREVISTO RECUPERO DIBATTIMENTALE DELLA RICHIESTA DI RITO ABBREVIATO, DEGLI EFFETTI SOSTANZIALI DELLA STESSA - LIMITI ALLE GARANZIE DELLA FACOLTA' DELL'IMPUTATO DI ESAURIRE IL GIUDIZIO NELL'UDIENZA PRELIMINARE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Non e' in contrasto con il diritto di difesa e con il principio di eguaglianza la disciplina secondo la quale al giudice dell'udienza preliminare non e' consentito di dare al fatto contestato come reato punibile in astratto con l'ergastolo (nella specie: omicidio aggravato) - che impedisce di dar corso in quella sede al giudizio abbreviato richiesto dall'imputato e quindi al beneficio della riduzione della pena - una diversa qualificazione, neppure quando l'assunto del pubblico ministero gli appaia manifestamente infondato: il previsto recupero dibattimentale della richiesta di giudizio abbreviato ne salva gli effetti sostanziali. Ne' dal punto di vista della legittimita' costituzionale rileva l'impossibilita' per l'imputato - che da tale preclusione anche discende - di avvalersi di alcune strategie processuali e di avvantaggiarsi di alcune limitazioni quanto alla facolta' di appello da parte del pubblico ministero. La possibilita' di esaurire il giudizio nell'udienza preliminare senza affrontare l'udienza pubblica, pur costituendo uno dei motivi su cui fa leva il legislatore, ai fini di deflazione dei dibattimenti, per indurre l'imputato alla richiesta del rito alternativo, non puo' infatti ritenersi connaturata al diritto di difesa, mentre sul piano endoprocessuale, nel quale tale possibilita' esaurisce i suoi effetti, essa puo' essere configurata come pretesa invocabile in quanto prevista per la generalita' degli imputati solo se ricorrano i presupposti cui, in base alla disciplina concreta, il suo accoglimento e' subordinato e, fra questi, la contestazione di un fatto-reato non punibile in astratto con l'ergastolo. (Non fondatezza, in riferimento all'art. 24, secondo comma, e - sotto l'anzidetto profilo - all'art. 3 Cost., della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 438, 439 e 440 cod. proc. pen., 'in parte qua'). - V. massima precedente.
Riguarda ancheart. 438 Codice di procedura penaleart. 440 Codice di procedura penale
PEOCESSO PENALE - PROCEDIMENTI SPECIALI - RICHIESTA DI RITO ABBREVIATO - SPOSTAMENTO DELLA COMPETENZA A DECIDERE SU DI ESSA DAL G.I.P. AL GIUDICE DEL DIBATTIMENTO IN CASO DI CONTESTAZIONE, SINDACABILE SOLO DAL SECONDO, DI REATO PUNIBILE IN ASTRATTO CON L'ERGASTOLO (NELLA SPECIE: OMICIDIO AGGRAVATO) - ASSERITA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DEL GIUDICE NATURALE PRECOSTITUITO E DELLA SOGGEZIONE DEI GIUDICI SOLTANTO ALLA LEGGE - ESLUSIONE - FONDAMENTO NORMATIVO DELLA DELIMITAZIONE DELLA COMPETENZA DEL G.I.P. - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Lo spostamento della competenza a decidere sulla richiesta di giudizio abbreviato, dal G.I.P. al giudice del dibattimento, che si determina in caso di contestazione di reato punibile in astratto con l'ergastolo (nella specie: omicidio aggravato) per essere tale contestazione - che il giudizio abbreviato in definitiva preclude solo se risulti fondata - sindacabile solo dal secondo e non anche dal primo, avviene - anche se in conseguenza di un atto del P.M. - in base a precise norme di legge. E' pertanto da escludere, alla luce della giurisprudenza della Corte sulla loro effettiva portata, che i principi del giudice naturale precostituito per legge e della soggezione dei giudici soltanto alla legge possano riconoscersi violati. L'esigenza costituzionale, infatti, anche se e' proprio di ogni disciplina processuale subordinare la condotta del giudice all'impulso delle parti ed alle posizioni da esse assunte in concreto, puo' dirsi assolta con la previsione del controllo da parte del giudice circa la rispondenza di tali posizioni al dettato normativo. (Non fondatezza, in riferimento agli artt. 25, primo comma, e 101, secondo comma, Cost., della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 438, 439 e 440 cod. proc. pen., 'in parte qua'). - V. massima precedente, nonche', nel senso che la sede dibattimentale offre garanzie non inferiori a quelle dell'udienza preliminare, sent. n. 64/1991, e da ultimo, in tema di giudizio del non imputabile per vizio di mente, sent. n. 41/1993.
Riguarda ancheart. 440 Codice di procedura penaleart. 438 Codice di procedura penale
PROCESSO PENALE - PROCEDIMENTI SPECIALI - RICHIESTA DI RITO ABBREVIATO - RIGETTO DEL G.I.P. PER RITENUTA NON DEFINIBILITA' ALLO STATO DEGLI ATTI - DIBATTIMENTO - INAPPLICABILITA' DELLA DIMINUENTE EX ART. 442 C.P.P. ANCHE IN CASO DI RICONOSCIUTA ERRONEA VALUTAZIONE - IRRAGIONEVOLEZZA - INGIUSTIFICATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO A SECONDA CHE IL DISSENSO SIA ESPRESSO DAL P.M. O DAL G.I.P. - VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.
Qualora, nonostante l'adesione del p.m., la richiesta dell'imputato per il rito abbreviato non venga soddisfatta dal giudice per le indagini preliminari, non puo' spettare a questi l'ultima parola, in modo preclusivo, sulla decidibilita' allo stato degli atti, con una pronuncia che, senza possibilita' di controllo, incide sulla misura della pena e su una situazione processuale prevalentemente rimessa alla disponibilita' delle parti. Pertanto, dato che nessuna disposizione del codice consente al giudice del dibattimento di sindacare la determinazione del giudice per le indagini preliminari contraria all'adozione del rito abbreviato, sottrarre al primo un controllo diretto a verificare la sussistenza del presupposto della decidibilita' allo stato degli atti, limiterebbe in modo irragionevole il diritto di difesa dell'imputato; conseguentemente va dichiarata l'illegittimita' costituzionale del combinato disposto degli artt. 438, 439, 440 e 442 del codice di procedura penale nella parte in cui non prevede che il giudice, all'esito del dibattimento, ritenendo che il processo poteva, su richiesta dell'imputato e con il consenso del pubblico ministero, essere definito allo stato degli atti dal giudice per le indagini preliminari, possa applicare la riduzione di pena prevista dall'art. 442, secondo comma, dello stesso codice. - V., in materia di riesame di provvedimento negativo del G.I.P., la sent. n. 81/1991 e, in caso di conflitto tra G.I.P. e giudice del dibattimento, l'ord. n. 101/1991. ____________ N.B.: Massima redatta con riferimento al testo della decisione cosi' come modificato dalla ordinanza di correzione n. 77 del 1992.
Riguarda ancheart. 442 Codice di procedura penaleart. 440 Codice di procedura penaleart. 438 Codice di procedura penale
PROCESSO PENALE - PROCEDIMENTO INNANZI AL TRIBUNALE - MANCATA PREVISIONE DELLA POSSIBILITA' CHE NELLA RICHIESTA DI RINVIO A GIUDIZIO VENGA INDICATO, COME NEL DECRETO DI CITAZIONE DAVANTI AL PRETORE, IL CONSENSO PREVENTIVO DEL PUBBLICO MINISTERO AL GIUDIZIO ABBREVIATO, NE' CHE TALE CONSENSO SIA PRESTATO SUCCESSIVAMENTE ALLA RICHIESTA DI RINVIO A GIUDIZIO OVVERO NEL CORSO DELL'UDIENZA PRELIMINARE - DENUNCIATA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA E DEL DIRITTO DI DIFESA - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE PER DIFETTO DI RILEVANZA.
Manifesta inammissibilita' della questione, in quanto le norme impugnate hanno esaurito la propria sfera applicativa con la celebrazione della udienza preliminare e con la pronuncia del decreto che dispone il giudizio, sicche', pendendo il procedimento a quo davanti al giudice del dibattimento, le norme stesse non rilevano in alcun modo agli effetti della decisione che il tribunale rimettente e' chiamato ad adottare.
Riguarda ancheart. 417 Codice di procedura penaleart. 438 Codice di procedura penale
PROCESSO PENALE - PROCEDIMENTI SPECIALI - RITO ABBREVIATO - DISSENSO DEL P.M. - SINDACABILITA' E OBBLIGO DI MOTIVAZIONE - OMESSA PREVISIONE - CONSEGUENTE INAPPLICABILITA' DELLA DIMINUENTE EX ART. 442 C.P.P. ANCHE A DIBATTIMENTO CONCLUSO, QUALORA IL GIUDICE RITENGA INGIUSTIFICATO IL MANCATO CONSENSO - DENUNCIATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO TRA PARTI PROCESSUALI (IMPUTATO E P.M.), TRA IMPUTATI NELLO STESSO PROCEDIMENTO O PER GLI STESSI REATI, NONCHE' RISPETTO ALLA DISCIPLINA DEL PATTEGGIAMENTO - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.
Questione concernente norme gia' dichiarate costituzionalmente illegittime in parte qua. - v. S. n. 81/1991.
Riguarda ancheart. 440 Codice di procedura penaleart. 438 Codice di procedura penaleart. 442 Codice di procedura penale
PROCESSO PENALE - PROCEDIMENTI SPECIALI - GIUDIZIO ABBREVIATO - PRECLUSIONE DEL GIUDIZIO ABBREVIATO PER NON DECIDIBILITA' ALLO STATO DEGLI ATTI IN CONSEGUENZA DEGLI ORIENTAMENTI DEL P.M. IN ORDINE ALL'ACQUISIZIONE DELLE PROVE - RICONOSCIUTO CONTRASTO CON IL PRINCIPIO PER CUI L'INTRODUZIONE DI UN RITO INFLUENTE SULLA DETERMINAZIONE DELLA PENA NON PUO' FARSI DIPENDERE DA SCELTE DISCREZIONALI DEL P.M. - CONSEGUENTE NECESSITA' DELLA INTRODUZIONE DI UN MECCANISMO DI INTEGRAZIONE PROBATORIA, PERALTRO ATTUABILE SOLO ATTRAVERSO UN INTERVENTO DEL LEGISLATORE - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
Come la Corte ha in piu' occasioni affermato, e va ribadito, l'introduzione di un rito che, come il rito abbreviato, ha automatici effetti sulla determinazione della pena, non puo' farsi dipendere da scelte discrezionali del pubblico ministero ed e' quindi in contrasto con tale principio che la impossibilita' di decidere allo stato degli atti, addotta dal pubblico ministero per motivare il proprio dissenso all'introduzione del rito abbreviato richiesta dall'imputato, derivi - come la normativa vigente consente - dalla scelta dello stesso di rinviare al dibattimento l'esperimento di mezzi o l'acquisizione di prove suscettibili di essere effettuate nelle indagini preliminari, e che in conseguenza di tali lacune il giudizio abbreviato resti precluso. Pertanto, dato che, rispetto a tali scelte, non e' possibile un sindacato del giudice del dibattimento e l'insufficienza dell'investigazione del pubblico ministero - contro quanto sostenuto dal giudice 'a quo' - non e' colmabile attraverso il potere di integrazione attribuito al G.I.P. dall'art. 422 cod. proc. pen., per ricondurre l'istituto a piena sintonia con i principi costituzionali e' necessario che il vincolo derivante dalle scelte del pubblico ministero sia reso superabile con l'introduzione di un meccanismo di integrazione probatoria. Il che pero', per la diversita' delle soluzioni possibili e le valutazioni discrezionali che essa comporta, non puo' avvenire per effetto di una sentenza additiva della Corte costituzionale, ma esige un intervento - del quale peraltro va segnalata l'urgenza - del legislatore. (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale del combinato disposto degli artt. 438, 439 e 440 cod. proc. pen., sollevata in riferimento agli artt. 3 e 25 Cost.). - S. nn. 277/1990, 81/1991, 88/1991, 176/1991.
Riguarda ancheart. 440 Codice di procedura penaleart. 438 Codice di procedura penale
PROCESSO PENALE - REATI PUNIBILI CON L'ERGASTOLO - INAPPLICABILITA' DEL GIUDIZIO ABBREVIATO - DENUNCIATA IRRAGIONEVOLEZZA - LAMENTATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO A REATI DI PARI GRAVITA' PER I QUALI INVECE IL RITO ALTERNATIVO E' APPLICABILE - INSUSSISTENZA - RAGIONEVOLEZZA DELLA SCELTA E RAFFRONTO TRA SITUAZIONI NON OMOGENEE - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
La scelta operata dalla legge delega concernente l'inapplicabilita' del giudizio abbreviato ai reati punibili con la pena dell'ergastolo, non e' in se' irragionevole, ne' l'esclusione di alcune categorie di reati, come attualmente quelli punibili con l'ergastolo, in ragione della maggiore gravita' di essi, determina una ingiustificata disparita' di trattamento rispetto agli altri reati, trattandosi di situazioni non omogenee; ne', infine, e' irragionevole che la riduzione di pena, collegata al rito abbreviato, sia esclusa per quei reati per i quali tale riduzione non sia calcolabile. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2, dir. 53, della legge 16 febbraio 1987, n. 81, e degli artt. 438, 439, 440 e 442 del codice di procedura penale in relazione all'art. 3 Cost.). - V., in merito alla possibilita' di riduzione di pena, le sent. nn. 277/1990, 176/1991 e 92/1992.
Riguarda ancheart. 438 Codice di procedura penaleart. 442 Codice di procedura penalelegge 81/1987art. 440 Codice di procedura penale
PROCESSO PENALE - REATI PUNIBILI CON L'ERGASTOLO - INAPPLICABILITA' DEL GIUDIZIO ABBREVIATO - ECCESSIVA DISCREZIONALITA' NEL POTERE ATTRIBUITO AL P.M. PER LA CONFIGURAZIONE DEL FATTO-REATO - INGIUSTIFICATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO TRA ACCUSA E DIFESA - SOTTRAZIONE DELL'IMPUTATO AL SUO GIUDICE NATURALE (GIP) - SCONFINAMENTO DEL P.M. NELL'ATTIVITA' DECISORIA RISERVATA AL GIUDICE - QUESTIONE SOLLEVATA SU ERRONEO PRESUPPOSTO - INSUSSISTENZA DI UN POTERE DI APPREZZAMENTO DEL G.I.P. IN ORDINE ALLA QUALIFICAZIONE GIURIDICA DELLA FATTISPECIE CRIMINOSA - ATTIVITA' DEL P.M. SOTTOPOSTA ALLA VERIFICA DEL GIUDICE DEL DIBATTIMENTO - MANIFESTA INFONDATEZZA.
Il ritenere che l'ammissibilita' o meno del rito abbreviato e la conseguente riduzione di pena dipendono dall'applicabilita' in "astratto", e non in "concreto", dalla pena dell'ergastolo - e, quindi, dalla configurazione del reato fornita dal pubblico ministero all'atto della formulazione dell'imputazione, si basa sull'erroneo presupposto che al G.I.P. sia dato, in sede di verifica dell'ammissibilita' di tale rito, un potere di apprezzamento dei fatti materiali dai quali puo' emergere una diversa qualificazione giuridica della fattispecie criminosa, mentre lo stesso puo' solo verificare che ne sussistano i presupposti, vale a dire che non si tratti di reato punibile in astratto con l'ergastolo, che vi sia la richiesta dell'imputato, il consenso del pubblico ministero e la decidibilita' allo stato degli atti. La valutazione definitiva, in ordine all'applicabilita' di detto rito, spetta invece al giudice del dibattimento, il che comporta anche il potere di controllo su tutti i presupposti che condizionano il beneficio della riduzione della pena. Conseguentemente sono da escludersi le violazioni degli artt. 3, 24, 25 e 101 Cost., in quanto il beneficio della riduzione di pena non dipende dalla valutazione del pubblico ministero, come sostenuto dai giudici remittenti, bensi' dalla successiva verifica del giudice del dibattimento. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2, direttiva 53, della legge 16 febbraio 1987, n. 81, e degli artt. 438, 439, 440 e 442 del codice di procedura penale, sollevata, in relazione agli artt. 3, 34, 25 primo comma, e 101 della Costituzione.) - V., in materia di valutazione definitiva sull'ammissibilita' del rito abbreviato, le sent. nn. 81/1991 e 23/1992.
Riguarda ancheart. 440 Codice di procedura penaleart. 442 Codice di procedura penaleart. 438 Codice di procedura penalelegge 81/1987
PROCESSO PENALE - PROCEDIMENTI SPECIALI - REATI DI COMPETENZA DELLA CORTE DI ASSISE - RICHIESTA DI RITO ABBREVIATO - DISSENSO IMMOTIVATO DEL P.M. - INSINDACABILITA' DA PARTE DEL GIUDICE (NELLA SPECIE: GIUDICE ISTRUTTORE) - CONSEGUENTE INAPPLICABILITA' DELLA DIMINUENTE EX ART. 442, SECONDO COMMA, COD. PROC. PEN. - COMPETENZA ATTRIBUITA AL G.I.P. O AL GIUDICE ISTRUTTORE - PROSPETTATA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL GIUDICE NATURALE PRECOSTITUITO PER LEGGE - CONTRADDITTORIETA' DELL'ORDINANZA DI RIMESSIONE - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLE QUESTIONI.
Manifesta inammissibilita' delle questioni per essere l'ordinanza di rimessione affetta da palese contraddittorieta' in quanto il giudice istruttore remittente, da un verso, censura la norma de qua perche' non gli consente di sindacare le ragioni poste dal pubblico ministero a base del dissenso per l'accoglimento della richiesta degli imputati per il rito abbreviato e, dall'altro, rileva che l'attribuzione della relativa competenza al giudice istruttore, importando il suo sostituirsi alla Corte di assise, giudice naturale precostituito per legge per giudicare dei delitti di cui sono imputati i richiedenti il giudizio abbreviato, violerebbe l'art. 25 della Costituzione.
Riguarda ancheart. 438 Codice di procedura penaleart. 443 Codice di procedura penaleart. 442 Codice di procedura penaleart. 440 Codice di procedura penaleart. 441 Codice di procedura penale
PROCESSO PENALE - RITO ABBREVIATO ORDINARIO - RICHIESTA DELL'IMPUTATO - DISSENSO DEL P.M. - SINDACABILITA' E OBBLIGO DI MOTIVAZIONE - OMESSA PREVISIONE - CONSEGUENTE INAPPLICABILITA' DELLA DIMINUENTE EX ART. 442 C.P.P. ANCHE A DIBATTIMENTO CONCLUSO QUALORA IL GIUDICE RITENGA INGIUSTIFICATO IL MANCATO CONSENSO - IRRAZIONALE DISPARITA' DI TRATTAMENTO TRA LE PARTI PROCESSUALI (P.M. E IMPUTATO) E TRA IMPUTATI - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.
Non risponde alle esigenze di coerenza e ragionevolezza una disciplina che - come quella concernente, nel rito ordinario, la richiesta del processo abbreviato - autorizza il pubblico ministero ad opporsi non soltanto a una "determinata scelta del rito processuale", ma anche a una consistente riduzione della pena da infliggere all'imputato in caso di condanna, senza neppure dover esternare le ragioni di tale opposizione, cosi' sottraendola all'"obiettiva ed imparziale valutazione" del giudice tanto piu' che, in un sistema come quello del nuovo codice, imperniato sul principio di parita' tra le parti (accusa e difesa) in ogni stato e grado del procedimento, non dovrebbe essere consentito che i rapporti fra pubblico ministero ed imputato si sbilancino al punto che il primo, con un semplice atto di volonta' immotivato e, percio', incontrollabile, si trovi in grado di privare il secondo di un rilevante vantaggio sostanziale. Con la possibilita' di un ulteriore squilibrio nel trattamento fra due imputati con identica imputazione e portatori di un'analoga capacita' a delinquere, qualora il pubblico ministero adotti diversi atteggiamenti nei loro confronti senza nemmeno dover esternarne le ragioni e vederle sottoposte ad un qualsiasi controllo giurisdizionale. E', pertanto, costituzionalmente illegittimo il combinato disposto degli artt. 438, 439, 440 e 442 del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che il pubblico ministero, in caso di dissenso, sia tenuto ad enunciarne le ragioni e nella parte in cui non prevede che il giudice, quando, a dibattimento concluso, ritiene ingiustificato il dissenso del pubblico ministero, possa applicare all'imputato la riduzione di pena contemplata dall'art. 442, secondo comma, dello stesso codice. - Sui poteri rispettivi del P.M. e del giudice: S. n. 120/1984.
Riguarda ancheart. 442 Codice di procedura penaleart. 438 Codice di procedura penaleart. 440 Codice di procedura penale
PROCESSO PENALE - RITO ABBREVIATO ORDINARIO - DISSENSO DEL P.M. - SINDACABILITA' ED OBBLIGO DI MOTIVAZIONE - OMESSA PREVISIONE - CONSEGUENTE INAPPLICABILITA' DELLA DIMINUENTE EX ART. 442 C.P.P. ANCHE A DIBATTIMENTO CONCLUSO, PUR QUANDO IL GIUDICE ABBIA RITENUTO INGIUSTIFICATO IL MANCATO CONSENSO - LAMENTATA INGIUSTIFICATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO ALL'IMPUTATO TRATTO A GIUDIZIO CON RITO DIRETTISSIMO - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.
Questione concernente norme gia' dichiarate, in combinato disposto, costituzionalmente illegittime. - S. n. 81/1991.
Riguarda ancheart. 442 Codice di procedura penaleart. 438 Codice di procedura penale
PROCESSO PENALE - PROCEDIMENTI SPECIALI - RITO ABBREVIATO - DISSENSO DEL P.M. - INSINDACABILITA' - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
Manifesta inammissibilita' della questione per non essere le norme denunciate applicabili nel giudizio a quo.
Riguarda ancheart. 442 Codice di procedura penaleart. 440 Codice di procedura penaleart. 438 Codice di procedura penale
PROCESSO PENALE - PROCEDIMENTI SPECIALI - GIUDIZIO DIRETTISSIMO - RICHIESTA DI RITO ABBREVIATO - DISSENSO IMMOTIVATO E VINCOLANTE DEL P.M. - INSIDACABILITA' DA PARTE DEL GIUDICE - CONSEGUENTE INAPPLICABILITA' DELLA DIMINUENTE EX ART. 442, SECONDO COMMA, C.P.P. - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
Del tutto conforme alla ord. n. 252/1990. - S. n. 183/1990 e O. nn. 300/1990 e 386/1990.
Riguarda ancheart. 438 Codice di procedura penaleart. 440 Codice di procedura penaleart. 442 Codice di procedura penale
PROCESSO PENALE - PROCEDIMENTI SPECIALI - GIUDIZIO DIRETTISSIMO - RICHIESTA DI RITO ABBREVIATO - DISSENSO IMMOTIVATO E VINCOLANTE DEL P.M. - INSINDACABILITA' DA PARTE DEL GIUDICE - CONSEGUENTE INAPPLICABILITA' DELLA DIMINUENTE EX ART. 442, SECONDO COMMA, COD. PROC. PEN. - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
Del tutto conforme alla n. 252/90. - S. n. 183/1990
Riguarda ancheart. 438 Codice di procedura penale
Massime dai dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0. Della Cassazione non ci sono: il suo archivio non è riutilizzabile.
Corte costituzionale
Una declaratoria di illegittimità costituzionale rimuove la norma con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima della pronuncia, se non esauriti.
A) dichiara l'illegittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 438, 439, 440 e 442 del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che il pubblico ministero, in caso di dissenso, sia tenuto ad enunciarne le ragioni e nella parte in cui non prevede che il giudice, quando, a dibattimento concluso, ritiene ingiustificato il dissenso del pubblico ministero,…
ECLI:IT:COST:1991:81 · leggi il testo integrale
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 438, 439, 440 e 442 del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, 25, primo comma, e 101, secondo comma, della Costituzione, dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Torino, con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così decis…
ECLI:IT:COST:1998:396 · leggi il testo integrale
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 439 e 440 del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento all'art. 108 (recte: 107, ultimo comma) della Costituzione, dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Cassino. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16…
ECLI:IT:COST:1997:457 · leggi il testo integrale
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli articoli 438, 439, 440 e 442 del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento all'art. 76 della Costituzione, dalla Corte di assise di Genova, con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta…
ECLI:IT:COST:1995:449 · leggi il testo integrale
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 438, 439, 440, 442, 560, 561 e 562 del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal Pretore di Genova con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, 10 marzo 19…
ECLI:IT:COST:1994:101 · leggi il testo integrale
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli articoli 438, 439 e 440 del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli articoli 3, 24, secondo comma, 25 e 101, secondo comma, della Costituzione, dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Teramo con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Cor…
ECLI:IT:COST:1993:305 · leggi il testo integrale
Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, punto 53, della legge 16 febbraio 1987, n. 81 (Delega legislativa al Governo della repubblica per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale) e degli artt. 438, 439, 440 e 442 del codice di procedura penale, sollevata, in relazione agli artt. 3, 24, 25 primo comma,…
ECLI:IT:COST:1992:163 · leggi il testo integrale
Dichiara l'inammissibilità della questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 438, 439 e 440 del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 25 della Costituzione, dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Torino con ordinanza del 15 aprile 1991. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,…
ECLI:IT:COST:1992:92 · leggi il testo integrale
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 438, 439, 440 e 442 del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 25 della Costituzione, dal Giudice per le Indagini preliminari presso il Tribunale di Rieti con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Pal…
ECLI:IT:COST:1992:76 · leggi il testo integrale
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 417, 438 e 439 del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal Tribunale di Busto Arsizio con l'ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 gennaio 1992. Il presi…
ECLI:IT:COST:1992:34 · leggi il testo integrale
Dichiara l'illegittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 438, 439, 440 e 442, del codice di procedura penale nella parte in cui non prevede che il giudice, all'esito del dibattimento, ritenendo che il processo poteva essere definito allo stato degli atti dal giudice per le indagini preliminari, possa applicare la riduzione di pena prevista dall'art. 442, secondo co…
ECLI:IT:COST:1992:23 · leggi il testo integrale
Dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 438, 439 e 442 del codice di procedura penale, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24, 101 e 111 della Costituzione, del Tribunale di Reggio Emilia con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 dicemb…
ECLI:IT:COST:1991:471 · leggi il testo integrale
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 438, 439, 440 e 442 del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, 102 e 111 della Costituzione, dal Pretore di Patti - Sezione distaccata di Naso, con ordinanza del 29 marzo 1990. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Co…
ECLI:IT:COST:1990:475 · leggi il testo integrale
Dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 438, 439, 440 e 442 del codice di procedura penale, sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 24, primo e secondo comma, 101, secondo comma, e 111 della Costituzione, dal Tribunale di Patti con ordinanza del 16 febbraio 1990 e dal Tribunale di Massa con ordinanza del 27 aprile 1990.…
ECLI:IT:COST:1990:476 · leggi il testo integrale
Dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 438, primo comma, 440, primo comma, 442, secondo comma, 458, primo e secondo comma, 491, primo comma, e 533 del codice di procedura penale, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24, 101 e 111 della Costituzione, dal Tribunale di Verona con ordinanza del 27 aprile 1990. Così deciso in…
ECLI:IT:COST:1990:480 · leggi il testo integrale
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 413 e 439 del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento all'art. 25, primo comma, della Costituzione, dal pretore di Volterra, con ordinanza del 2 aprile 1970. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 giugno 1972. GIUSEPPE CHIARELLI - MICHELE FR…
ECLI:IT:COST:1972:117 · leggi il testo integrale
Qui l’articolo non era in discussione: è servito da metro per giudicarne un altro.
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 438, primo comma, e 440, primo comma, del codice di procedura penale, in relazione all'art. 442 dello stesso codice, già dichiarati costituzionalmente illegittimi nel loro combinato disposto, unitamente all'art. 439 del codice di procedura penale, con sentenza n. 81 del 1991, nella parte…
ECLI:IT:COST:1991:89 · leggi il testo integrale
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 452, secondo comma, del codice di procedura penale, già dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza n. 183 del 1990, nella parte in cui non prevede che il pubblico ministero, quando non consente alla richiesta di trasformazione del giudizio direttissimo in giudizio abbreviato,…
ECLI:IT:COST:1990:478 · leggi il testo integrale
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Collegamenti
Art. 458 — Richiesta di giudizio abbreviato
L'imputato, a pena di decadenza, puo' chiedere il giudizio abbreviato depositando nella cancelleria del giudice per le indagini preliminari la richiesta, con la prova della avvenuta notifica al pubblico ministero, entro quindici giorni dalla notificazione del …
Art. 160 — Determinazione della data dell'udienza dibattimentale o del procedimento speciale
1. Ai fini dell'emissione del decreto di citazione a giudizio ovvero del decreto che dispone il giudizio a seguito di opposizione a decreto penale, la richiesta prevista dall'articolo 132 comma 2 e' proposta al presidente del tribunale rispettivamente dal pubblico…
Art. 556 — Giudizio abbreviato e applicazione della pena su richiesta
Per il giudizio abbreviato e per l'applicazione della pena su richiesta si osservano, rispettivamente, le disposizioni dei titoli I e II del libro sesto, in quanto applicabili. Se manca l'udienza preliminare si applicano, secondo i casi, le disposizioni degli …
Art. 488
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 16 DICEMBRE 1999, N. 479…
Art. 441 — Svolgimento del giudizio abbreviato
Nel giudizio abbreviato si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste per l'udienza preliminare, fatta eccezione per quelle di cui agli articoli 422 e 423. La costituzione di parte civile, intervenuta dopo la conoscenza dell'ordinanza che dispone…
Art. 487
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 16 DICEMBRE 1999, N. 479…
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447~art439 · fonte su Normattiva