All'articolo 47 del testo unico n. 570 del 1960, al secondo comma, dopo le parole: "il piu' giovane tra gli elettori presenti" sono inserite le seguenti: "iscritti nelle liste del comune". Per le elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali, i rappresentanti di lista devono essere elettori rispettivamente della regione, della provincia o del comune. Le disposizioni di cui all'articolo 32, nono comma, n. 4), del testo unico n. 570 del 1960, sono estese anche i comuni inferiori ai 5.000 abitanti ai fini della facolta' di designare i rappresentanti di lista presso ciascun seggio.
Testo vigente dal 22 marzo 1990
