All'articolo 47 del testo unico n. 570 del 1960, al secondo comma, dopo le parole: "il piu' giovane tra gli elettori presenti" sono inserite le seguenti: "iscritti nelle liste del comune". Per le elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali, i rappresentanti di lista devono essere elettori rispettivamente della regione, della provincia o del comune. Le disposizioni di cui all'articolo 32, nono comma, n. 4), del testo unico n. 570 del 1960, sono estese anche i comuni inferiori ai 5.000 abitanti ai fini della facolta' di designare i rappresentanti di lista presso ciascun seggio.

Testo vigente dal 22 marzo 1990

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urn:nir:stato:legge:1990-03-21;53~art16 · fonte su Normattiva