All'articolo 96 del testo unico n. 570 del 1960, dopo il primo comma, e' inserito il seguente: "Chiunque, appartenendo all'ufficio elettorale, contravviene alle disposizioni degli articoli 63 e 68 e' punito con la reclusione da tre a sei mesi". All'articolo 104 del testo unico n. 361 del 1957, dopo il secondo comma, e' inserito il seguente: "Chiunque, appartenendo all'ufficio elettorale, contravviene alle disposizioni dell'articolo 68, e' punito con la reclusione da tre a sei mesi".

Testo vigente dal 22 marzo 1990

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urn:nir:stato:legge:1990-03-21;53~art17 · fonte su Normattiva