All'articolo 3, comma 2, della legge 8 marzo 1989, n. 95, le parole: "novanta giorni, all'iscrizione nell'albo" sono sostituite dalle seguenti: "quindici giorni a far data da quello di avvenuta ricezione della notizia, all'iscrizione nell'albo, per gravi, giustificati e comprovati motivi".
Testo vigente dal 22 marzo 1990
