Per l'adozione, l'integrazione e il perfezionamento degli impianti di prevenzione e sicurezza a tutela del patrimonio architettonico, archeologico, artistico-storico, bibliografico e archivistico, e' autorizzata, nel biennio 1990-1991, la spesa di lire 82 miliardi, di cui lire 51,4 miliardi nel 1990 e lire 30,6 miliardi nel 1991. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli organi del Ministero per i beni culturali e ambientali propongono ai rispettivi uffici centrali il programma biennale degli interventi di cui al comma 1. Nei successivi trenta giorni il Ministro per i beni culturali e ambientali, sentito il Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, approva, con proprio decreto, il piano biennale degli interventi da realizzare. Enti publici e privati possono chiedere al Ministero per i beni culturali e ambientali l'intervento diretto dello Stato per l'adozione, l'integrazione e il perfezionamento degli impianti di sicurezza, previa dimostrazione della impossibilita' a provvedervi a proprie spese.

Testo vigente dal 14 gennaio 1991

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Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 264/1991

    Questione infondata
    12 giugno 1991

    In stretta connessione con le funzioni del Ministro per i beni culturali e ambientali, oggetto e finalità della legge 29 dicembre 1990, n. 431, è la salvaguardia - attraverso la realizzazione di migliori condizioni di sicurezza degli impianti - dei beni culturali di interesse nazionale, ai quali, individuandoli per categorie, specificamente si riferisce, si' che i beni a rilevanza regionale, quali i musei e le biblioteche di interesse locale, devono ritenersi esclusi dall'ambito di operatività di essa. Perciò, essendosi devolute allo Stato, con la normativa in questione, funzioni che rientrano nella sua competenza, non è stata violata la sfera delle attribuzioni regionali. (Non fondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 legge 29 dicembre 1990, n. 431, sollevata in riferimento agli artt. 117 e 118 Cost.).

    Art. 117 cost. · Art. 118 cost. · Art. 1 Misure urgenti di sicurezza per i beni culturali. Modificazioni alle leggi 1› marzo 1975, n. 44, 7 agosto 1982, n. 526, 27 giugno 1985, n. 332 · Art. 2 Misure urgenti di sicurezza per i beni culturali. Modificazioni alle leggi 1› marzo 1975, n. 44, 7 agosto 1982, n. 526, 27 giugno 1985, n. 332

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1990-12-29;431~art1 · fonte su Normattiva