L'articolo 3 della legge 27 giugno 1985, n. 332, e' sostituito dal seguente: "Art. 3. - 1. A decorrere dal 1› gennaio 1991, le entrate derivanti dall'applicazione dell'articolo 2 sono destinate all'adeguamento strutturale e funzionale dei locali adibiti a sedi di musei, gallerie, archivi e biblioteche dello Stato, alle misure di prevenzione degli incendi, alla installazione dei sistemi antifurto e di ogni altra misura di prevenzione nei locali stessi, nonche' all'espropriazione o all'acquisto, anche mediante l'esercizio del diritto di prelazione da parte dello Stato, di beni di interesse artistico e storico. 2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato a riassegnare, con propri decreti, ai competenti capitoli dello stato di previsione del Ministero per i beni culturali e ambientali le somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi del comma 1".

Testo vigente dal 14 gennaio 1991

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urn:nir:stato:legge:1990-12-29;431~art5 · fonte su Normattiva