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Il termine previsto dall'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 giugno 1991, n. 169, e' differito fino al 30 giugno 1992. Nel primo periodo del comma 6 dell'articolo 22 della legge 23 luglio 1991, n. 223, le parole: "alla data del 31 dicembre 1988" sono sostituite dalle seguenti: "alla data di entrata in vigore della presente legge". Nel secondo periodo del comma 10 dell'articolo 6 del decreto- legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, e successive modificazioni, le parole: "e 1991." sono sostituite dalle seguenti: ", 1991 e 1992.". Il termine di cui agli articoli 27 e 29 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e' differito dal 31 dicembre 1991 al 31 gennaio 1992. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2, valutato in complessive lire 9.444 milioni per l'anno 1992, si provvede mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle entrate di cui all'articolo 26, primo comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 845, che viene versata all'entrata del bilancio dello Stato per essere assegnata ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio conseguenti all'attuazione della presente legge.
Testo in vigore dal 23 gennaio 1992 al 22 dicembre 2008
