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Gli acquirenti di cui all'articolo 12, lettera e), del regolamento CEE n. 857/84 del Consiglio del 31 marzo 1984, e succes- sive modificazioni, integrazioni e codificazioni, devono compilare le dichiarazioni previste dai paragrafi 1 e 2 dell'articolo 15 del regolamento CEE n. 1546/88 della Commissione del 3 giugno 1988, e successive modificazioni, integrazioni e codificazioni, per i produttori non associati, e trasmetterle alle regioni o province autonome di Trento e di Bolzano ove sono ubicate le aziende dei produttori medesimi nonche' all'AIMA entro i termini prescritti dal predetto articolo 15. Le dichiarazioni di cui al comma 1, relative ai produttori associati, devono essere trasmesse dagli acquirenti, entro gli stessi termini, alle associazioni di produttori ed alle regioni o alle prov- ince autonome di Trento e di Bolzano ove hanno sede le associazioni nonche' all'AIMA. Gli acquirenti trattengono il prelievo supplementare nei confronti dei produttori non associati per tutte le consegne che oltrepassano la quota individuale dei produttori medesimi, e lo versano entro tre mesi dal termine del periodo cui si riferisce il prelievo. Le consegne effettuate da produttori privi di quota sono integralmente sottoposte al prelievo supplementare. Nei confronti dei produttori associati, gli acquirenti trattengono il prelievo supplementare per tutte le consegne che oltrepassano la quota individuale dei produttori medesimi, come risultante dai bollettini previsti dall'articolo 4. Entro quattro mesi dal termine di ciascun periodo i presidenti delle associazioni di produttori di cui all'articolo 3 effettuano la compensazione fra le minori e le maggiori quantita' consegnate dai produttori associati, computando le consegne effettuate da tutti i produttori associati titolari di quota, ed imputano con apposita delibera il prelievo supplementare eventualmente dovuto ai produttori che hanno superato la propria quota, proporzionalmente alle quantita' eccedenti commercializzate da ciascuno.3 Entro il termine di cui al comma 5 i presidenti delle associazioni di cui al comma stesso comunicano agli acquirenti, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, l'ammontare delle somme imputate a ciascun produttore con la delibera prevista nel medesimo comma 5.3 La delibera di imputazione del prelievo supplementare e la comunicazione prescritta dal comma 6, devono essere trasmesse, entro il medesimo termine, alle regioni ed alle province autonome di Trento e di Bolzano ove hanno sede le associazioni medesime nonche' all'AIMA.3 Gli acquirenti, entro venti giorni dal ricevimento della lettera raccomandata di cui al comma 6, versano il prelievo supplementare comunicato dall'associazione per ciascun produttore e restituiscono ai medesimi le somme residue ad essi spettanti, comprensive degli interessi, calcolati al tasso legale.3 Ove, entro sei mesi dal termine del periodo, i presidenti delle associazioni non abbiano comunicato agli acquirenti l'ammontare del prelievo supplementare che deve essere versato per ciascun produttore, gli acquirenti versano l'intero ammontare trattenuto ai produttori associati ai sensi del comma 4.3 I produttori non associati e le associazioni provvedono al pagamento del prelievo supplementare dovuto per le vendite dirette, nel rispetto di quanto prescritto dal regolamento CEE n. 1546/88 della Commissione del 3 giugno 1988, e successive modificazioni, integrazioni e codificazioni. I versamenti previsti dal presente articolo devono essere effettuati nella contabilita' speciale indicata nell'articolo 9, comma 3. Le relative ricevute devono essere trasmesse alle regioni ed alle province autonome di Trento e di Bolzano. Qualora si determinino le condizioni per l'applicazione della compensazione nazionale, essa e' disposta dall'AIMA, che puo' avvalersi, a tal fine, attraverso la stipulazione di apposita convenzione, della collaborazione di enti pubblici od organismi privati. I criteri per l'applicazione della compensazione nazionale sono stabiliti dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sentite le regioni. Nell'ambito della predetta procedura di compensazione puo' essere prevista una compensazione limitata ai produttori delle zone di montagna e, in subordine, delle zone svantaggiate di cui alla direttiva n. 75/268/CEE del Consiglio del 28 aprile 1975. Le somme oggetto di compensazione nazionale sono rimborsate d'ufficio ai produttori. Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, in collaborazione con le regioni e con le province autonome di Trento e di Bolzano, al fine di rendere omogenei i sistemi di informatizzazione regionale relativi all'applicazione delle quote latte e del prelievo supplementare, attua l'anagrafe della produzione lattiero-casearia prevista dall'articolo 6-bis del decreto-legge 21 dicembre 1990, n. 391, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1991, n. 48.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Il D.L. 23 ottobre 1996, n. 542, convertito con modificazioni dalla L. 23 dicembre 1996, n. 649 ha disposto (con l'art. 11, comma 1) che "Con effetto dal periodo 1995-1996 di regolamentazione della produzione lattiera, cessa l'applicazione della procedura di compensazione prevista dall'articolo 5, commi 5, 6, 7, 8 e 9, della legge 26 novembre 1992, n. 468, e gli adempimenti gia' svolti ai sensi delle predette disposizioni non hanno effetto."
Testo in vigore dal 23 ottobre 1996 al 22 dicembre 1996
