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Gli acquirenti di cui all'articolo 12, lettera e), del regolamento CEE n. 857/84 del Consiglio del 31 marzo 1984, e succes- sive modificazioni, integrazioni e codificazioni, devono compilare le dichiarazioni previste dai paragrafi 1 e 2 dell'articolo 15 del regolamento CEE n. 1546/88 della Commissione del 3 giugno 1988, e successive modificazioni, integrazioni e codificazioni, per i produttori non associati, e trasmetterle alle regioni o province autonome di Trento e di Bolzano ove sono ubicate le aziende dei produttori medesimi nonche' all'AIMA entro i termini prescritti dal predetto articolo 15. Le dichiarazioni di cui al comma 1, relative ai produttori associati, devono essere trasmesse dagli acquirenti, entro gli stessi termini, alle associazioni di produttori ed alle regioni o alle prov- ince autonome di Trento e di Bolzano ove hanno sede le associazioni nonche' all'AIMA. Gli acquirenti trattengono il prelievo supplementare nei confronti dei produttori non associati per tutte le consegne che oltrepassano la quota individuale dei produttori medesimi, e lo versano entro tre mesi dal termine del periodo cui si riferisce il prelievo. Le consegne effettuate da produttori privi di quota sono integralmente sottoposte al prelievo supplementare. (7) 8 Nei confronti dei produttori associati, gli acquirenti trattengono il prelievo supplementare per tutte le consegne che oltrepassano la quota individuale dei produttori medesimi, come risultante dai bollettini previsti dall'articolo 4. (7)8 Entro quattro mesi dal termine di ciascun periodo i presidenti delle associazioni di produttori di cui all'articolo 3 effettuano la compensazione fra le minori e le maggiori quantita' consegnate dai produttori associati, computando le consegne effettuate da tutti i produttori associati titolari di quota, ed imputano con apposita delibera il prelievo supplementare eventualmente dovuto ai produttori che hanno superato la propria quota, proporzionalmente alle quantita' eccedenti commercializzate da ciascuno.3 Entro il termine di cui al comma 5 i presidenti delle associazioni di cui al comma stesso comunicano agli acquirenti, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, l'ammontare delle somme imputate a ciascun produttore con la delibera prevista nel medesimo comma 5.3 La delibera di imputazione del prelievo supplementare e la comunicazione prescritta dal comma 6, devono essere trasmesse, entro il medesimo termine, alle regioni ed alle province autonome di Trento e di Bolzano ove hanno sede le associazioni medesime nonche' all'AIMA.3 Gli acquirenti, entro venti giorni dal ricevimento della lettera raccomandata di cui al comma 6, versano il prelievo supplementare comunicato dall'associazione per ciascun produttore e restituiscono ai medesimi le somme residue ad essi spettanti, comprensive degli interessi, calcolati al tasso legale.3 Ove, entro sei mesi dal termine del periodo, i presidenti delle associazioni non abbiano comunicato agli acquirenti l'ammontare del prelievo supplementare che deve essere versato per ciascun produttore, gli acquirenti versano l'intero ammontare trattenuto ai produttori associati ai sensi del comma 4.3 I produttori non associati e le associazioni provvedono al pagamento del prelievo supplementare dovuto per le vendite dirette, nel rispetto di quanto prescritto dal regolamento CEE n. 1546/88 della Commissione del 3 giugno 1988, e successive modificazioni, integrazioni e codificazioni. I versamenti previsti dal presente articolo devono essere effettuati nella contabilita' speciale indicata nell'articolo 9, comma 3. Le relative ricevute devono essere trasmesse alle regioni ed alle province autonome di Trento e di Bolzano. Qualora si determinino le condizioni per l'applicazione della compensazione nazionale, essa e' disposta dall'AIMA, che puo' avvalersi, a tal fine, attraverso la stipulazione di apposita convenzione, della collaborazione di enti pubblici od organismi privati. La compensazione e' effettuata secondo i seguenti criteri e nell'ordine:
- a)in favore dei produttori delle zone di montagna;
- b)in favore dei produttori titolari di quota A e di quota B nei confronti dei quali e' stata disposta la riduzione della quota B, nei limiti del quantitativo ridotto;
- c)in favore dei produttori ubicati nelle zone svantaggiate, di cui alla direttiva 75/268/CEE del Consiglio del 28 aprile 1975, e nelle zone di cui all'obiettivo 1 ai sensi del regolamento CE 2081/93;
- d)in favore dei produttori titolari esclusivamente della quota A che hanno superato la propria quota, nei limiti del 5% della quota medesima;
- e)in favore di tutti gli altri produttori. Al fine di consentire, ove dovuta, la restituzione ai produttori delle somme trattenute dagli acquirenti, l'AIMA effettua la compensazione nazionale di cui al comma 12, entro il 31 luglio di ciascun anno, sulla base delle dichiarazioni di cui al comma 1, che gli acquirenti sono tenuti a trasmettere, in conformita' al regolamento (CEE) n. 536/1993 della Commissione del 9 marzo 1993, entro il 15 maggio di ciascun anno. Allo scopo di assicurare un costante monitoraggio del latte commercializzato, gli acquirenti trasmettono altresi' una situazione mensile delle consegne di latte alle associazioni di produttori, per i produttori associati, nonche' alle regioni o province autonome ove sono ubicate le aziende dei produttori e all'AIMA entro l'ultimo giorno del mese successivo. Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, in collaborazione con le regioni e con le province autonome di Trento e di Bolzano, al fine di rendere omogenei i sistemi di informatizzazione regionale relativi all'applicazione delle quote latte e del prelievo supplementare, attua l'anagrafe della produzione lattiero-casearia prevista dall'articolo 6-bis del decreto-legge 21 dicembre 1990, n. 391, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1991, n. 48.
Gli interventi su questo articolo(3)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Il D.L. 23 ottobre 1996, n. 542, convertito con modificazioni dalla L. 23 dicembre 1996, n. 649 ha disposto (con l'art. 11, comma 1) che "Con effetto dal periodo 1995-1996 di regolamentazione della produzione lattiera, cessa l'applicazione della procedura di compensazione prevista dall'articolo 5, commi 5, 6, 7, 8 e 9, della legge 26 novembre 1992, n. 468, e gli adempimenti gia' svolti ai sensi delle predette disposizioni non hanno effetto."
D.L. 7 maggio 1997, n. 118, convertito con modificazioni dalla L. 3 luglio 1997, n. 204
6Il D.L. 7 maggio 1997, n. 118, convertito con modificazioni dalla L. 3 luglio 1997, n. 204 ha disposto (con l'art. 1, comma 4-bis) che " Limitatamente al periodo 1996-1997, ed in deroga a quanto disposto dall'articolo 5, commi 3 e 4, della legge 26 novembre 1992, n. 468, gli acquirenti di latte bovino trattengono il 20 per cento del prelievo supplementare relativo alla parte di quota B ridotta al produttore dall'articolo 2 del decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 727, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 1995, n. 46."
D.L. 1 dicembre 1997, n. 411, convertito con modificazioni dalla L. 27 gennaio 1998, n. 5
8Il D.L. 1 dicembre 1997, n. 411, convertito con modificazioni dalla L. 27 gennaio 1998, n. 5 ha disposto (con l'art. 1, comma 3) che "Limitatamente al periodo 1997-1998 ed in deroga a quanto disposto dall'articolo 5, commi 3 e 4, della legge 26 novembre 1992, n. 468, gli acquirenti di latte bovino restituiscono ai produttori l'intero importo trattenuto a titolo di prelievo supplementare relativo alla parte di quota B ridotta al produttore dall'articolo 2 del decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 727, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 1995, n. 46 nonche' l'importo relativo agli esuberi conseguiti da produttori titolari esclusivamente di quota A nei limiti del 10 per cento della medesima."
Testo in vigore dal 29 gennaio 1998 al 31 maggio 2003
