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Il Ministro per l'interno, sentita la commissione di cui all'articolo 4, determina con propri decreti i piani recanti l'indicazione delle opere e dei mezzi tecnici e logistici e delle altre misure ritenute necessarie nel quadro del potenziamento, dell'ammodernamento degli apparati e dell'adeguamento dei servizi. Per tali finalita' il Ministro per l'interno pone la relativa spesa a carico dell'apposito capitolo di cui all'articolo 1. Dallo stesso capitolo, con decreto del Ministro per il tesoro su proposta del Ministro per l'interno, possono altresi' essere trasferiti eventuali fondi ad altri capitoli del bilancio, nel limite massimo di 5 miliardi di lire per ciascuno degli anni 1977 e 1978.
Testo in vigore dal 25 luglio 1977 al 22 dicembre 2008
