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Per l'attuazione dei piani di cui al precedente articolo, il Ministero dell'interno e' autorizzato ad avvalersi, mediante contratti stipulati anche a trattativa privata, di enti ed imprese, eventualmente in deroga al disposto degli articoli 43 e 80 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523, che abbiano particolare competenza ed idonei mezzi tecnici. Per i progetti, i contratti e le convenzioni per la esecuzione dei lavori, provviste e forniture inerenti alla attuazione dei piani medesimi, si deroga all'obbligo dei preventivi parere prescritti dalle norme vigenti. Il Ministro per l'interno puo' delegare al capo della polizia e al comandante generale dell'Arma dei carabinieri l'approvazione dei provvedimenti autorizzativi di spesa, nell'ambito dei piani di rispettiva competenza.

Testo in vigore dal 25 luglio 1977 al 22 dicembre 2008

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urn:nir:stato:legge:1977-07-22;413~art3 · fonte su Normattiva