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Alla copertura dell'onere di lire 55 miliardi derivante dall'attuazione della presente legge nell'anno finanziario 1977 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Testo in vigore dal 25 luglio 1977 al 22 dicembre 2008
