Art. 12 — Disposizioni in materia di alienazione degli immobili di proprietà pubblica
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Dopo il comma 2 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 1993, n. 560, e' inserito il seguente: "2-bis. Le disposizioni della presente legge non si applicano alle unita' immobiliari degli enti pubblici territoriali che non abbiano finalita' di edilizia residenziale pubblica. Agli immobili urbani pubblici e a quelli sottoposti a tutela ai sensi dell'articolo 4 della legge 1 giugno 1939, n. 1089, adibiti a uso diverso da quello di edilizia residenziale si applicano le disposizioni degli articoli 38 e 40 della legge 27 luglio 1978, n. 392, e successive modificazioni". I comuni e le province possono procedere alle alienazioni del proprio patrimonio immobiliare anche in deroga alle norme di cui alla legge 24 dicembre 1908, n. 783, e successive modificazioni, ed al regolamento approvato con regio decreto 17 giugno 1909, n. 454, e successive modificazioni, nonche' alle norme sulla contabilita' generale degli enti locali, fermi restando i principi generali dell'ordinamento giuridico-contabile. A tal fine sono assicurati criteri di trasparenza e adeguate forme di pubblicita' per acquisire e valutare concorrenti proposte di acquisto, da definire con regolamento dell'ente interessato. COMMA ABROGATO DALLA L. 16 GIUGNO 1998, N. 191. COMMA ABROGATO DALLA L. 16 GIUGNO 1998, N. 191. (( COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 29 OTTOBRE 1999, N. 490)). Decorso il termine di cui al comma 5, previa diffida a provvedere nel successivo termine di trenta giorni, le richieste di approvazione e di autorizzazione si intendono accolte. PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 8 OTTOBRE 1997, N. 352. I termini di cui al comma 1, al comma 2, lettera a), e al comma 3 dell'articolo 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352, sono prorogati di sei mesi.
Testo in vigore dal 11 gennaio 2000 al 1 maggio 2004
