Norme per il sostegno ed il rilancio dell'edilizia residenziale pubblica e per interventi in materia di opere a carattere ambientale

Art. 2 — Disposizioni di modifica della legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive modificazioni

Alla legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive modificazioni, sono apportate le modifiche di cui al presente articolo. Dopo il primo comma dell'articolo 1, e' inserito il seguente: "I finanziamenti per l'edilizia residenziale agevolata e sovvenzionata possono essere destinati ad interventi di edilizia residenziale pubblica o ad opere ad essi funzionali, da realizzare su aree o immobili demaniali concessi a comuni o ad altri enti ai sensi della normativa vigente. Tali aree o immobili devono comunque essere ricompresi in piani di recupero ovvero in programmi integrati di intervento, di riqualificazione urbana o di recupero urbano". Alla lettera r-bis) del primo comma dell'articolo 3, dopo le parole: "Istituti autonomi case popolari," sono inserite le seguenti: "comunque denominati o trasformati," e dopo le parole: "ovvero ai nuclei familiari" sono inserite le seguenti: "assegnatari di abitazioni assistiti da contributo pubblico". Il secondo comma dell'articolo 18 e' sostituito dal seguente: "L'assegnazione e l'acquisto di cui al primo comma ed il relativo frazionamento dei mutui ovvero l'atto di liquidazione finale nel caso di alloggi costruiti da privati devono essere effettuati, rispettivamente, entro due anni ed entro sei mesi dalla data di ultimazione dei lavori. Il contributo sugli interessi di preammortamento continuera' ad essere corrisposto qualora l'immobile, anche prima della scadenza dei suddetti termini, sia locato ai sensi degli articoli 8 e 9 della legge 17 febbraio 1992, n. 179, e successive modificazioni. Il soggetto destinatario del contributo potra' chiedere di effettuare l'assegnazione o la vendita nei due anni successivi alla scadenza dei predetti termini, provvedendosi in tal caso alla proporzionale riduzione del numero di annualita' di contributo previste dal provvedimento di concessione". Il secondo comma dell'articolo 25 e' sostituito dal seguente: "La quota di riserva deve indicare l'ordine di priorita'. Qualora detta riserva venga esaurita, le abitazioni disponibili sono assegnate ai soci della cooperativa in ordine di data di iscrizione alla stessa".

Testo vigente dal 18 maggio 1999

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urn:nir:stato:legge:1999-04-30;136~art2 · fonte su Normattiva