Art. 13 — Abrogazione delle disposizioni che prevedono il riconoscimento o autorizzazioni per accettare lasciti e donazioni e per acquistare beni stabili
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L'articolo 17 del codice civile e la legge 21 giugno 1896, n. 218, sono abrogati; sono altresi' abrogate le altre disposizioni che prescrivono autorizzazioni per l'acquisto (( e l'alienazione)) di immobili o per accettazione di donazioni, eredita' e legati da parte di persone giuridiche, associazioni e fondazioni. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle acquisizioni deliberate o verificatesi in data anteriore a quella di entrata in vigore della presente legge.
Testo in vigore dal 5 luglio 1998 al 13 luglio 2000
