Alla effettuazione delle prove occorrenti per la omologazione dei tipi di veicoli a motore, rimorchi e macchine agricole, nonche' per l'approvazione dei relativi dispositivi, la Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione provvede con appositi uffici. Tali uffici, tenuto conto di quelli gia' istituiti in via temporanea ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 557, sono i seguenti:

  • a)Centro prova autoveicoli di Torino, con circoscrizione comprendente il Piemonte, la Valle d'Aosta e la Liguria;
  • b)Centro prova autoveicoli di Milano, con circoscrizione comprendente le province di Milano, Como, Sondrio, Bergamo, Pavia e Varese;
  • c)Centro prova autoveicoli di Brescia, con circoscrizione comprendente le province di Brescia, Cremona e Mantova;
  • d)Centro prova autoveicoli di Verona, comprendente il Veneto e il Friuli-Venezia Giulia;
  • e)Centro prova autoveicoli di Bolzano, comprendente le province autonome di Bolzano e di Trento;
  • f)Centro prova autoveicoli di Bologna, comprendente l'Emilia-Romagna e la Toscana;
  • g)Centro superiore ricerche e prove autoveicoli e dispositivi di Roma, comprendente il Lazio, l'Umbria e la Sardegna;
  • h)Centro prova autoveicoli di Pescara, comprendente le Marche, l'Abruzzo e il Molise;
  • i)Centro prova autoveicoli di Napoli, comprendente la Campania, la Calabria e la provincia di Potenza;
  • l)Centro prova autoveicoli di Bari, comprendente la Puglia e la provincia di Matera;
  • m)Centro prova autoveicoli di Palermo, comprendente le province di Palermo, Agrigento, Caltanissetta e Trapani;
  • n)Centro prova autoveicoli di Catania, comprendente le province di Catania, Messina, Siracusa, Ragusa ed Enna. Restano ferme le altre attribuzioni gia' conferite al Centro superiore ricerche prove autoveicoli e dispositivi, con sede a Roma.

Testo vigente dal 16 dicembre 1986

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urn:nir:stato:legge:1986-12-01;870~art15 · fonte su Normattiva