Gli assegni ad personam, istituiti in applicazione dell'articolo 22 della legge 15 novembre 1973, n. 734, gia' percepiti dal personale del Ministero dei trasporti, non sono soggetti a recupero ai sensi dell'articolo 2 della legge 15 novembre 1973, n. 734.
Testo vigente dal 16 dicembre 1986
