Gli assegni ad personam, istituiti in applicazione dell'articolo 22 della legge 15 novembre 1973, n. 734, gia' percepiti dal personale del Ministero dei trasporti, non sono soggetti a recupero ai sensi dell'articolo 2 della legge 15 novembre 1973, n. 734.

Testo vigente dal 16 dicembre 1986

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urn:nir:stato:legge:1986-12-01;870~art14 · fonte su Normattiva