Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 14 dicembre 2024 al 21 maggio 2025. Leggi il testo vigente →
((1. Le operazioni di cui ai numeri 1), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10), 11) e 12) della tabella 3 allegata alla presente legge possono essere effettuate, a richiesta degli interessati, presso le sedi da essi predisposte, con spese interamente a loro carico. Al personale incaricato delle operazioni di cui al presente comma, con funzione di titolare dell'attivita', sono corrisposti i seguenti importi onnicomprensivi:
- a)euro 350 lordi per ogni giornata completa di operazioni, comprensiva delle sedute antimeridiana e pomeridiana;
- b)euro 175 lordi per ogni giornata di operazioni, svolta in singola seduta antimeridiana o pomeridiana;
- c)euro 100 a titolo di rimborso forfetario delle spese di trasferta per ogni giornata o frazione di giornata di attivita', ivi compreso il rimborso delle spese per l'utilizzo del proprio mezzo di trasporto cui il personale sia autorizzato)) 6 (( Al personale eventualmente incaricato dell'esecuzione di funzioni ausiliarie e di supporto al titolare dell'attivita', con conseguente incremento del numero delle operazioni compiute in ogni giornata completa o singola seduta antimeridiana o pomeridiana, e' corrisposto il 40 per cento degli importi di cui al comma 1, lettere a) e b), nonche' il rimborso delle spese di cui al comma 1, lettera c). Qualora le operazioni siano eseguite in orario di servizio antimeridiano, al personale incaricato dell'attivita', quale titolare o con funzione di supporto, e' corrisposta la sola quota riferita al rimborso forfetario delle spese di trasferta di cui al comma 1, lettera c). Nel caso in cui le operazioni siano eseguite in orario pomeridiano con parziale impegno dell'orario di servizio, al personale incaricato dell'attivita', quale titolare o con funzione di supporto, e' corrisposta la quota di cui al comma 1, lettera c), riferita al rimborso forfetario delle spese di trasferta, oltre al 50 per cento della quota di competenza di cui ai commi 1, lettera b), e 1-bis. Gli oneri derivanti dalla remunerazione delle attivita' di cui ai commi 1-bis e 1-ter sono posti interamente a carico dei soggetti richiedenti. Le disposizioni di cui ai commi 1, 1-bis e 1-ter si applicano anche all'esercizio delle attivita' ispettive e di vigilanza disposte dai competenti uffici della motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. 1-sexies. Gli oneri derivanti dalla remunerazione delle attivita' di cui al comma 1-quinquies sono posti interamente a carico dei soggetti destinatari delle attivita' ispettive e di vigilanza)) 6 ((COMMA ABROGATO DALLA L. 25 NOVEMBRE 2024, N. 177)). 6 ((COMMA ABROGATO DALLA L. 25 NOVEMBRE 2024, N. 177)). 6 ((COMMA ABROGATO DALLA L. 25 NOVEMBRE 2024, N. 177)). 6 ((COMMA ABROGATO DALLA L. 25 NOVEMBRE 2024, N. 177)). 6 Per le operazioni elencate nella suddetta tabella 3 - ad esclusione di quelle di cui ai numeri 5) e 6) - le corrispondenti tariffe sono maggiorate del 50 per cento nel caso che le operazioni stesse vengano richieste con carattere d'urgenza e siano effettuate, entro tre giorni decorrenti dalla data della richiesta, con prestazioni, ove occorra, oltre il normale orario di ufficio. Gli importi di dette maggiorazioni debbono essere versati dagli interessati in conto corrente postale ed affluiscono alle entrate dello Stato con imputazione ad apposito capitolo del Ministero dei trasporti per l'ammodernamento e miglioramento dei servizi dell'amministrazione. In sede di accordo di comparto, gli importi derivanti dalle entrate di cui alla presente legge, con esclusione di quelle di cui al precedente comma, saranno utilizzati parzialmente, e comunque in misura non superiore a 24 miliardi per ogni anno, per maggiorazioni del compenso incentivante, collegato alla professionalita', al personale in servizio presso la Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, in relazione all'accertato aumento della produttivita' dei servizi. Tali maggiorazioni competono anche al personale dirigenziale ed a quello delle qualifiche ad esaurimento di ispettore generale e di direttore di divisione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748. Il Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro del tesoro, puo' con proprio decreto disporre la corresponsione al personale della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione di un acconto pari a tre quinti della somma di cui ai precedenti commi 8 e 9 con parametrazione ai livelli stipendiali in atto goduti dal personale.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 25 novembre 2024, n. 177
6La L. 25 novembre 2024, n. 177 ha disposto (con l'art. 13, comma 5) che "Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto previsto dal comma 2".
Testo in vigore dal 14 dicembre 2024 al 21 maggio 2025
