Le domande di cui al secondo comma dell'articolo 3 e al quarto comma dell'articolo 4 della presente legge devono pervenire al Ministero dei trasporti - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione - I Direzione centrale personale - Ufficio concorsi - 00100 Roma, entro i termini fissati, redatte su carta da bollo. Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo della domanda al Ministero suddetto, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al richiedente, comporta la inammissibilita' della domanda. La data di arrivo delle domande e' stabilita e comprovata dal bollo a data che, a cura dell'indicata Direzione centrale personale, viene apposto su ciascuna di esse. Si considerano prodotte in tempo utile le domande spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro i termini stabiliti. A tal fine fa fede il timbro dell'ufficio postale accettante.

Testo vigente dal 16 dicembre 1986

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urn:nir:stato:legge:1986-12-01;870~art5 · fonte su Normattiva