Il personale da assumere ai sensi del secondo comma del precedente articolo 1 e' assegnato agli uffici della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione secondo il piano di ripartizione di cui alla, tabella 2 allegata alla presente legge. Il Ministro dei trasporti, in relazione ai carichi di lavoro e d'intesa con le organizzazioni sindacali, provvede, con proprio decreto, all'ulteriore suddivisione di tale personale fra i diversi uffici, di ciascuna regione.

Testo vigente dal 16 dicembre 1986

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urn:nir:stato:legge:1986-12-01;870~art2 · fonte su Normattiva