I provvedimenti di nomina dei vincitori dei pubblici concorsi ordinari di cui al precedente articolo 1, lettera b), seconda aliquota del 50 per cento, sono immediatamente esecutivi, salva la sopravvenienza di inefficacia qualora la Corte dei conti ne ricusi il visto. Le prestazioni di servizio rese fino alla comunicazione della ricusazione del visto devono essere comunque compensate. I vincitori di tali concorsi sono invitati ad assumere servizio in via provvisoria nell'ufficio di destinazione. Al pagamento dello stipendio degli impiegati assunti in servizio con la procedura di cui al presente articolo si provvede con apertura di partite provvisorie di spesa fissa.

Testo vigente dal 16 dicembre 1986

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1986-12-01;870~art11 · fonte su Normattiva