Le disposizioni di cui ai commi terzo e quarto dell'articolo 9 della legge 7 agosto 1982, n. 526, si applicano ai fini degli accreditamenti spettanti alle regioni, anche per la regolazione dei rapporti finanziari con le regioni medesime in dipendenza dei giovani occupati fino a tutto l'anno 1983. Il relativo onere fara' carico all'autorizzazione di spesa di cui al successivo articolo 10, secondo le modalita' nello stesso previste.
Testo vigente dal 18 maggio 1984
